Cassazione Penale, Ordinanza n. 19476/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, pronunciata nei confronti dell'amministratore di fatto della società fallita, resta quindi ferma; la Corte ha altresì escluso che, al momento della decisione, fosse maturata la prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, contestandone due profili: da un lato, deduceva l'intervenuta prescrizione dei reati; dall'altro, lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita erronea qualificazione quale amministratore di fatto della società fallita. La Corte rileva che il primo motivo è manifestamente infondato perché, anche considerando il termine prescrizionale di 12 anni e 6 mesi e i periodi di sospensione indicati, la prescrizione maturerà solo il 21 luglio 2026. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica confutazione delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
È la base normativa dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale oggetto della conferma di merito; la decisione non entra nel merito dell'integrazione tipica, ma presuppone la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
art. 157 c.p.
Richiamato implicitamente per il calcolo del termine di prescrizione; la Corte considera il termine base di 12 anni e 6 mesi e aggiunge i periodi di sospensione per affermare che la prescrizione non era ancora maturata.
art. 159 c.p.
Applicato ai fini del computo della prescrizione, sommando i periodi di sospensione del corso prescrizionale indicati nella motivazione.
art. 616 c.p.p.
Norma presupposta nella statuizione finale di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di prescrizione è infondata quando, effettuato il calcolo del termine base e delle sospensioni del corso prescrizionale, la data di maturazione risulta ancora futura rispetto alla decisione.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La contestazione della qualifica di amministratore di fatto richiede una critica puntuale e autonoma alle rationes decidendi della sentenza di merito; la mera reiterazione di doglianze già valutate non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti normativi.
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