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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della polizia stradale per violazione dell'art. 176, comma 1, lett. a), c.d.s., contestata a un automobilista che, mentre percorreva l'autostrada A31 in prossimità di un tratto interessato da lavori e con circolazione temporaneamente regolata da segnaletica provvisoria, avrebbe invertito il senso di marcia all'interno della carreggiata, spostandosi da una corsia all'altra per cambiare direzione. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione al verbale; il Tribunale aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 175, 176 e 38 c.d.s., sostenendo che la manovra, compiuta in un contesto di cantiere e su tratto temporaneamente regolato a doppio senso, non integrasse la fattispecie tipica dell'inversione di marcia in autostrada ma, semmai, la diversa violazione della segnaletica temporanea; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice d'appello avrebbe trascurato la minore pericolosità della manovra e il diverso contesto stradale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c.; 4) nullità per violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c., per non avere il Tribunale spiegato perché non fosse decisivo che il conducente non avesse attraversato lo spartitraffico né percorso la carreggiata in senso opposto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che l'art. 176 c.d.s. resta applicabile anche quando, per lavori, una carreggiata autostradale sia temporaneamente adibita al doppio senso di marcia: la classificazione della strada come autostrada non viene meno e la manovra di inversione compiuta all'interno della carreggiata integra comunque la violazione contestata. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo perché il Tribunale aveva esaminato i fatti storici decisivi e la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Sono stati ritenuti infondati, congiuntamente, il terzo e il quarto motivo, poiché la motivazione della sentenza di appello non era apparente né mancante: il giudice di merito aveva esposto in modo comprensibile le ragioni, in fatto e in diritto, del rigetto dell'opposizione. Conseguentemente la Corte ha confermato la condanna alle spese di merito già pronunciata e ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 176 c.d.s.

    L'inversione del senso di marcia all'interno di una carreggiata autostradale integra la violazione anche se la carreggiata sia temporaneamente adibita al doppio senso per lavori; la natura di autostrada non viene meno per la disciplina provvisoria del traffico.

  • art. 175 c.d.s.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma del combinato disposto, ma la Corte non ne accoglie la lettura alternativa della fattispecie.

  • art. 176 c.d.s.

    Richiamati nel ricorso, ma non ritenuti idonei a escludere la sussistenza della violazione contestata.

  • art. 38 c.d.s.

    Evocato come possibile diversa infrazione connessa al mancato rispetto della segnaletica temporanea, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 2 c.d.s.

    Le strade sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali; la classificazione di autostrada permane anche quando, per lavori, una carreggiata sia temporaneamente regolata in modo diverso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio deducibile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle questioni di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta, oltre a come e quando sia stato discusso in causa.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti rilevanti per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è viziata solo se mancante o meramente apparente; non basta la contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla per difetto strutturale di motivazione solo se manca una reale esposizione delle ragioni della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato quanto al procedimento camerale e alla proposta del consigliere delegato; la decisione è conforme alla proposta.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Poiché la decisione ha seguito la proposta del consigliere delegato, è stata applicata la condanna a favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di circolazione stradale, la qualificazione del tratto come autostrada dipende dalla classificazione legale e dalle caratteristiche della strada, non dalla temporanea regolazione del traffico dovuta a lavori; pertanto, la manovra di inversione del senso di marcia compiuta all'interno della carreggiata resta sanzionabile come violazione dell'art. 176 c.d.s. anche se una carreggiata sia provvisoriamente destinata al doppio senso.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del merito.
  • La censura di motivazione apparente o mancante è fondata solo quando la sentenza non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non sussiste nullità se il giudice di merito espone, in modo anche sintetico ma intellegibile, la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali, salvo che ricorrano vizi specifici nei limiti del sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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