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Sentenza

Sentenza del 10/06/2022 n. 18713 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della C.t.r. che, in sede di ottemperanza, aveva accolto la richiesta del contribuente di ottenere il rimborso integrale (90% IRPEF) riconosciuto con sentenza passata in giudicato per gli anni 1990-1992, sostenendo invece che alla fase esecutiva si debba applicare la disciplina introdotta dal D.L. 20/6/2017, n. 91, art. 16-octies (e successive modifiche), che limita i rimborsi in presenza di insufficienza di stanziamenti e prevede la riduzione percentuale del 50% e modalità amministrative di riparto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione tributaria regionale perché, nel giudizio d'ottemperanza, verifichi la disponibilità dei fondi stanziati ai sensi della L. n. 190/2014, art. 1, comma 665 (come modificata dal D.L. n. 91/2017 e dal D.L. n. 162/2019), e, in caso di incapienza, adotti le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica (anche mediante nomina di commissario ad acta e l'eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare esecuzione al giudicato, senza operare una falcidia sostanziale del diritto ma disciplinandone le modalità di attuazione.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Norma di origine che riconosceva l'agevolazione (90%) cui il contribuente aveva diritto; è il titolo sostanziale del credito rimborsabile accertato in giudicato.

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. ... A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

    Stabilisce i limiti di spesa e la procedura di riduzione/fermo dei rimborsi in caso di insufficienza delle risorse; non incide sul diritto sostanziale al rimborso ma ne disciplina le modalità di attuazione amministrativa/esecutiva.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies (conv. L. 3 agosto 2017, n.123)

    Introduzione dello ius superveniens che conferma l'applicazione dei limiti di stanziamento e la riduzione (50%) anche ai rimborsi derivanti da sentenze passate in giudicato; la limitazione opera nella fase di attuazione/esecuzione del giudicato.

  • D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 29 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)

    Ha rifinanziato/ridefinito l'ammontare delle risorse disponibili (portando lo stanziamento complessivo a 160.000.000 euro) ma non ha modificato il principio che i limiti si applicano in fase di attuazione.

  • Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)

    L'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate ... applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. ... provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati ... a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota ... Al completamento dell'esame ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati.

    Dettaglia le modalità operative per l'applicazione della riduzione e il riparto dei fondi; individua criteri di priorità cronologica e di ripartizione proporzionale delle somme residue.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 4 (conv. L. 28 dicembre 1997, n. 30)

    Prevede lo strumento dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso che l'Amministrazione può utilizzare quando vi sono provvedimenti esecutivi ma assenza di disponibilità nel capitolo di spesa; la Cassazione autorizza il ricorso a tale strumento per assicurare l'attuazione del giudicato nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Massime di principio

  • La disciplina dei limiti di stanziamento e la riduzione percentuale (es. 50%) non estinguono né modificano il diritto sostanziale al rimborso accertato con sentenza passata in giudicato, ma disciplinano le modalità di attuazione del pagamento in sede amministrativa e nel giudizio d'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare le misure di contabilità pubblica previste (es. commissario ad acta, speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per dare attuazione al giudicato, piuttosto che procedere a una 'falcidia' sostanziale del credito.
  • Le regole introdotte dal D.L. n. 91/2017 (e successive modifiche/attuazioni) si applicano anche ai rimborsi derivanti da titoli giudiziali e alle esecuzioni/ottemperanze instaurate dopo la loro entrata in vigore, poiché concernono la fase attuativa e non il riconoscimento del diritto.
  • Sebbene l'Amministrazione abbia l'onere di documentare la capienza delle risorse e il quadro delle istanze complessive, il giudice dell'ottemperanza ha poteri 'attuativi' e ricostruttivi per determinare il 'quomodo' dell'esecuzione senza limitarsi strettamente agli oneri probatori delle parti.
  • In situazioni analoghe, occorre valutare distintamente (i) il diritto sostanziale accertato in sede di cognizione e (ii) le modalità di esecuzione di quel diritto, applicando le disposizioni sull'esaurimento degli stanziamenti e le procedure contabili che consentono il differimento o l'erogazione in conto sospeso, evitando disparità di trattamento e rispettando principi costituzionali e convenzionali.

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