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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19833/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 24 Cost. e 97 c.p.p., sostenendo che durante l'accertamento del tasso alcolemico la polizia giudiziaria avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio, trattandosi di atto urgente e irripetibile compiuto nei confronti di una persona incapace di determinarsi. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando la polizia giudiziaria compie d'iniziativa un atto al quale il difensore ha diritto di assistere senza preavviso, non ha l'obbligo di chiedere se la persona sia assistita da un difensore né di nominare un difensore d'ufficio, ma solo di avvisare la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che la censura non fosse ammissibile in cassazione perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza di appello e meramente reiterativa di doglianze già esaminate. È stato altresì affermato che, in occasione dell'accertamento urgente del tasso alcolemico eseguito dalla polizia giudiziaria, non sussisteva l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, essendo sufficiente l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, avviso che risultava essere stato dato. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b e 2-sexies d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice contestata in relazione alla guida in stato di ebbrezza, per la quale vi era già stata condanna in primo e secondo grado con rideterminazione della pena.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla difesa come parametro per sostenere la necessità della nomina del difensore d'ufficio durante l'accertamento alcolemico.

  • art. 97 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in combinato disposto con l'art. 24 Cost. per fondare la pretesa di assistenza tecnica obbligatoria.

  • art. 356 c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che, quando la polizia giudiziaria compie d'iniziativa un atto a cui il difensore ha diritto di assistere senza preavviso, non sorge l'obbligo di designare un difensore d'ufficio.

  • art. 365 c.p.p.

    Richiamato in contrapposizione: il regime della designazione del difensore d'ufficio previsto per perquisizioni e sequestri del pubblico ministero non è estensibile al caso esaminato.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Indicato come fonte dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvisare la persona sottoposta a indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con la motivazione della decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • Quando la polizia giudiziaria procede d'iniziativa a un atto urgente e assistibile ex art. 356 c.p.p., non ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio; è sufficiente l'avviso alla persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
  • La mancata nomina del difensore d'ufficio non determina di per sé nullità dell'atto se risulta che l'interessato è stato avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e ha prestato consenso o non si è avvalso della facoltà di assistenza.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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