Cassazione Penale, Sentenza n. 21890/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le istanze di rescissione del giudicato e, in via subordinata, di restituzione del termine per l'impugnazione rispetto alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Verbania del 11/12/2020 (condanna in assenza per plurimi furti in abitazione). Il ricorrente ha contestato che non avesse la conoscenza effettiva del procedimento e che la nomina di difensore/elezione di domicilio formalizzata il 06/02/2017 non riportava indicazioni sull'autorità procedente né sul numero di procedimento, essendo riferita in modo generico a un singolo episodio; inoltre ha contestato che la Corte di appello avesse dedotto la volontarietà della latitanza e la conoscenza del processo su presunzioni non adeguatamente motivate
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (con esclusivo riferimento al primo motivo) ritenendo insufficiente la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha desunto la volontà del ricorrente di sottrarsi al processo con riguardo a tutti i procedimenti riuniti. La Suprema Corte ha affermato che la mera concatenazione temporale degli atti (perquisizione, nomina difensore, elezione di domicilio, allontanamento) non è stata adeguatamente spiegata come prova della conoscenza e della volontarietà rispetto anche agli altri procedimenti confluiti nella riunione. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di assenza e le formalità connesse; la sentenza richiama che anche se la dichiarazione è legittima, è necessario valutare la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato
art. 629-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario della rescissione del giudicato per sentenze pronunciate in assenza; la Corte conferma che può essere esperito indipendentemente dalla correttezza degli accertamenti svolti in cognizione e che è centrale la prova dell'ignoranza non imputabile del processo
art. 415-bis cod. proc. pen.
Previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; citata in relazione alle modalità di notificazione e alla rilevanza dell'eventuale omessa notifica
art. 165 cod. proc. pen.
Norme sulle notificazioni nelle ipotesi di irreperibilità o latitanza; la Corte osserva che la notificazione secondo art.165 non esclude la verifica concreta della conoscenza del procedimento
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione (limiti formali di enunciazione dei motivi)
Massime di principio
- La sola dichiarazione di latitanza o la rituale notificazione secondo le forme previste non costituiscono automaticamente prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve verificare concretamente tale conoscenza
- L'istituto della rescissione del giudicato (art.629-bis) è finalizzato a tutelare chi sia stato involontariamente assente: è esperibile anche quando l'assenza sia stata formalmente legittima, se manca la prova della conoscenza effettiva del processo
- La nomina di un difensore o l'elezione di domicilio riferita in termini generici e senza indicazione dell'autorità o del numero di procedimento può non essere idonea a dimostrare la conoscenza di tutti i procedimenti eventualmente riuniti
- In caso di procedimenti riuniti, il giudice non può automaticamente estendere le deduzioni di conoscenza e volontarietà tratte da atti riferiti a un procedimento anche agli altri senza motivazione specifica che colleghi gli atti all'intera riunione
- Quando si contesta la volontarietà dell'allontanamento, il giudice di merito deve fornire una motivazione concreta e puntuale che spieghi perché gli atti compiuti dal soggetto dimostrino consapevolezza e volontà di sottrarsi alle conseguenze processuali per tutti i procedimenti coinvolti
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