Sentenza n. 1604/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento dell’Ordinanza Sindacale n. 1 del 02/02/2026, notificata in pari data, emessa dal Sindaco del Comune di San Donato Milanese, avente ad oggetto: “ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 50 comma 5 d.lgs 267/2000 dell'unità immobiliare censita al nceu al fg 26 mapp 247 sub 1 via don Giovanni Minzoni, 34", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo del 09/12/2025, se ed in quanto lesivo e di tutti gli atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che ha dichiarato inagibile un'unità immobiliare e ordinato lavori di sanificazione e messa a norma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, deducendo: violazione e falsa applicazione della norma, difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché le generiche ragioni igieniche indicate non avrebbero giustificato il ricorso a un potere extra ordinem; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonostante il procedimento fosse iniziato con il sopralluogo e la sua durata consentisse la partecipazione; difetto di motivazione, irragionevolezza e sproporzionalità, in quanto il divieto immediato di utilizzo dell'immobile avrebbe imposto a persone anziane di abbandonare l'abitazione principale. Il Comune ha chiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto, evidenziando le critiche condizioni igieniche e di sicurezza risultanti dal sopralluogo e non contestate dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Dalla relazione di sopralluogo risultavano numerose prese elettriche prive di placche e con cavi liberi, prolunghe e cavi volanti in locali interessati da infiltrazioni d'acqua, sistemi di raccolta dell'acqua improvvisati, accumuli rilevanti di materiali, infiltrazioni e abbondante muffa. Tali condizioni, non contestate nella loro materialità, rendevano plausibile un pericolo attuale per gli occupanti dell'immobile e per i vicini, anche in ragione della combinazione tra perdite d'acqua e impianti elettrici privi di adeguate garanzie. Il giudice ha ritenuto che il potere sindacale di dichiarare l'inabitabilità per ragioni igieniche, previsto dall'art. 222 r.d. 1265/1934 e fatto salvo dall'art. 26 d.P.R. 380/2001, potesse concorrere con il potere contingibile e urgente di cui all'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000; quest'ultimo non può essere escluso a priori quando il degrado dell'immobile determini un pericolo particolarmente grave per le persone e per gli immobili vicini. La censura partecipativa è stata respinta perché il sopralluogo della Polizia locale, svolto alla presenza del proprietario, e la consegna del relativo verbale avevano reso i ricorrenti sostanzialmente consapevoli dell'avvio del procedimento e della possibilità di parteciparvi. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Il potere contingibile e urgente del sindaco può essere esercitato anche rispetto a una situazione di degrado di un immobile privato quando essa determini un pericolo attuale e particolarmente grave per l'incolumità degli occupanti, dei vicini o della collettività, con rilievo locale in materia sanitaria o di igiene pubblica.
art. 222 r.d. 1265/1934
Il podestà, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero
La disposizione, ritenuta tuttora vigente, attribuisce al sindaco il potere di dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e di ordinarne lo sgombero, sentito il responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale o su richiesta di quest'ultimo.
art. 26 d.P.R. 380/2001
La disposizione continua a fare salvo il potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 r.d. 1265/1934.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando l'interessato abbia comunque avuto conoscenza sostanziale dell'avvio del procedimento e della possibilità di parteciparvi, come nel caso di sopralluogo svolto alla sua presenza con consegna del verbale.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Il potere sindacale contingibile e urgente in materia di igiene pubblica non è escluso quando la situazione di pericolo origini da un immobile privato, se il degrado determini un pericolo attuale e particolarmente grave per l'incolumità degli occupanti, dei vicini o della collettività e presenti carattere locale.
- Il potere di dichiarare l'inabitabilità o l'inagibilità per ragioni igieniche previsto dall'art. 222 r.d. 1265/1934 è tuttora operativo, in quanto non formalmente abrogato, e resta fatto salvo dall'art. 26 d.P.R. 380/2001; esso può concorrere con il potere contingibile e urgente previsto dall'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000.
- La mancata comunicazione formale di avvio del procedimento non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento quando il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva dell'avvio e della lesività del procedimento attraverso un sopralluogo svolto alla sua presenza, con consegna del relativo verbale.
- La verifica della pericolosità di un immobile può fondarsi su condizioni igieniche e di sicurezza documentate nel sopralluogo, quali infiltrazioni d'acqua, muffe, impianti elettrici privi di adeguate protezioni e sistemi improvvisati di raccolta delle perdite, soprattutto quando tali circostanze non siano contestate nella loro materialità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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