Ordinanza n. 2795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti dell'Agenzia delle Entrate e, in via derivata, atti della procedura e graduatoria dell'11 gennaio 2024
Esito
La controversia
L'appello contesta la procedura concorsuale a partire dal verbale della riunione del 4 ottobre 2023, nella quale la nuova commissione, nominata il 7 settembre 2023, ha individuato i criteri per la determinazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati. Le censure, ove accolte, potrebbero travolgere gli atti successivi della procedura e la graduatoria dell'11 gennaio 2024. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario verificare, ai fini della decisione di merito, come la nuova commissione abbia rivalutato i titoli applicando i criteri stabiliti dalla precedente commissione il 10 febbraio 2016; in particolare, se il moltiplicatore di 8,5 sia stato applicato al punteggio complessivo o ai singoli titoli, se siano state nuovamente verificate l'ammissibilità dei titoli già valutati e per quale ragione la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, considerato che l'applicazione del medesimo moltiplicatore agli stessi titoli avrebbe dovuto lasciare invariata la graduatoria basata sui titoli. È stato inoltre chiesto di chiarire se e in quale misura siano state eseguite le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell'11 gennaio 2024, con particolare riferimento all'assunzione, all'immissione nelle funzioni dirigenziali e all'eventuale rimozione dei dirigenti risultati vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, degli atti processuali indicati e dell'elenco nominativo dei controinteressati. L'appellante deve eseguire gli adempimenti entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità dell'appello, e depositare la prova della pubblicazione e l'attestato dell'amministrazione entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate deve pubblicare integralmente gli atti sul proprio sito, mantenerli online fino alla sentenza definitiva, creare un collegamento in home page denominato “Atti di notifica” e rilasciare l'attestazione della pubblicazione. Il Collegio ha inoltre ordinato all'Agenzia delle Entrate di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione una relazione documentata sui criteri e sulle modalità di rivalutazione dei titoli e sull'esecuzione delle due graduatorie. Non è stato disposto il rinvio al primo giudice, poiché l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami era già stata disposta in primo grado. La causa dovrà essere trattata nuovamente in udienza pubblica, contestualmente agli altri appelli relativi alla medesima procedura.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità disposte dal giudice.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire modalità particolari per la notificazione, individuate nella pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
art. 105 c.p.a.
Il rinvio al primo giudice non è necessario quando, come nel caso esaminato, l'integrazione del contraddittorio era già stata disposta nel giudizio di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento dell'appello può travolgere una procedura concorsuale e la graduatoria finale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi, in quanto potenziali controinteressati, anche mediante notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con pubblicazione integrale degli atti indicati dal giudice, mantenimento online fino alla definizione del giudizio, collegamento facilmente accessibile dalla home page e attestazione della data di pubblicazione.
- Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità, il ricorrente o appellante deve rispettare sia il termine per l'esecuzione della notificazione sia quello successivo per il deposito della relativa prova; l'omesso adempimento produce le conseguenze processuali specificamente indicate nell'ordinanza.
- In vista della decisione su una controversia relativa alla rivalutazione dei titoli in una procedura concorsuale, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire una relazione documentata sulle modalità applicative dei criteri, sull'eventuale nuova verifica dei titoli e sugli effetti prodotti sulla graduatoria, nonché sull'esecuzione delle graduatorie controverse.
- La rivalutazione dei medesimi titoli mediante applicazione uniforme di un fattore moltiplicativo non dovrebbe, in linea logica, alterare l'ordine della graduatoria fondato sui punteggi originari; un sovvertimento della graduatoria richiede pertanto chiarimenti sulle modalità concretamente seguite dalla commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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