Cassazione Penale, Sentenza n. 11609/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando l'atto è presentato tramite servizio postale (raccomandata), ai fini della tempestività rileva la data di spedizione. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il prosieguo del processo
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'atto di appello proposto in favore di Matarazzi Alessandro avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere del 2 marzo 2020. Il ricorrente denunciava violazione di legge processuale (art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.), sostenendo che l'atto di appello fosse tempestivo in quanto spedito mediante raccomandata il 17/03/2020 (ultimo giorno utile), mentre la Corte di appello aveva valutato come rilevante la data di ricezione del plico (18/03/2020)
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata come norma di riferimento per il vizio dedotto (violazione di legge processuale in tema di impugnazioni e loro tempestività); la Corte ha valutato la corretta applicazione della normativa processuale relativa ai termini e all'ammissibilità dell'appello
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 Rv. 267732 - 01
Sez. 4, n. 26460 del 10/03/2016 Rv. 267732 - 01
Principio consolidato secondo cui, nel caso di presentazione dell'atto mediante servizio postale, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione rileva la data di spedizione della raccomandata e non la sola data di ricezione del plico
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è inviata tramite raccomandata, ai fini della tempestività fa fede la data di spedizione; è quindi necessario documentare la data di invio
- La corte che valuta l'ammissibilità deve tener conto della data di spedizione e non limitarsi a considerare la data di ricezione indicata dall'ufficio postale o dal destinatario
- È importante conservare e produrre prova della spedizione (ricevuta di raccomandata, timbro postale) per far valere la tempestività dell'atto
- Un errore di valutazione del termine da parte della corte di merito può essere corretto dalla Corte di Cassazione con annullamento dell'atto impugnato; la Cassazione può anche disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per il prosieguo
- La richiesta del Pubblico Ministero (es. annullamento con rinvio) non vincola la Corte di Cassazione che applica il principio di diritto consolidato
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