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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12315/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una società di brokeraggio nel settore nautico aveva agito in monitorio per ottenere il pagamento di Euro 15.600: Euro 6.100 a titolo di provvigione prevista dall'incarico di vendita di un'imbarcazione, e Euro 9.500 a titolo di penale prevista nella proposta d'acquisto a favore del broker. Il venditore aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano e sostenendo di essere consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Terni, luogo della sua residenza indicata nella modulistica contrattuale; aveva inoltre contestato la rilevanza del domicilio professionale a Milano e dedotto l'invalidità della clausola di foro indicata nella proposta. Il Tribunale di Milano aveva accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza e la competenza di Terni. La società ha proposto ricorso per regolamento di competenza con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 66-bis cod. cons. per avere il tribunale trascurato documenti che avrebbero dimostrato il domicilio/residenza effettiva a Milano; 2) asserito conflitto con il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo; 3) erronea applicazione della disciplina del consumatore, sostenendo che si trattasse di rapporto tra privati e non di contratto del consumatore; 4) errata individuazione del domicilio rilevante ai fini della competenza, che sarebbe il domicilio reale/abituale e non quello elettivo; 5) censura accessoria sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la decisione del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Terni. Ha ritenuto infondato il motivo sulla qualifica di consumatore, affermando che rileva lo scopo perseguito al momento della conclusione del contratto e che il venditore aveva agito per esigenze estranee all'attività professionale; ha respinto il motivo sul foro competente, osservando che nei contratti del consumatore il foro esclusivo è quello della residenza al momento della domanda e del domicilio elettivo ex art. 47 c.c., non il domicilio professionale; ha giudicato manifestamente infondato il motivo sul preteso giudicato del decreto ingiuntivo, poiché la competenza era stata contestata solo nella fase di opposizione; ha escluso l'esame della censura sulle spese perché meramente consequenziale all'accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 66-bis d.lgs. 206/2005

    Individua, per le controversie relative ai contratti del consumatore, la competenza del giudice del luogo di residenza o del domicilio elettivo del consumatore; il domicilio rilevante è quello elettivo, non il domicilio professionale.

  • art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    Le clausole che derogano al foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore sono presuntivamente vessatorie, salvo trattativa individuale.

  • art. 47 c.c.

    Il domicilio elettivo è quello scelto per determinati affari o atti; nel caso concreto la Corte ribadisce che solo questo domicilio è rilevante ai fini del foro del consumatore.

  • art. 18 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il foro generale della persona fisica, ma ritenuto recessivo rispetto al foro del consumatore.

  • art. 19 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza territoriale, ma non applicabile come criterio prevalente rispetto alla disciplina consumeristica.

  • art. 20 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per il luogo di conclusione del contratto, ma ritenuto non decisivo in presenza del foro esclusivo del consumatore.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 375, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale che consente la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale in Cassazione.

  • art. 6 dell'incarico di vendita

    Prevede la provvigione del 5% del prezzo anche in caso di mancato trasferimento della proprietà per decisione arbitraria del venditore; la Corte non ne esamina il merito perché la controversia è decisa sulla competenza.

  • art. 10 della proposta d'acquisto

    Prevede una penale a carico del venditore a favore del broker pari al deposito dell'acquirente; la Corte non ne esamina il merito perché la controversia è decisa sulla competenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della disciplina dei contratti del consumatore, ciò che rileva non è la qualità astratta della persona fisica come professionista o imprenditore, ma la finalità concreta perseguita al momento della stipulazione: se il contratto è concluso per esigenze estranee all'attività professionale o imprenditoriale, il soggetto beneficia della tutela consumeristica.
  • Nel foro del consumatore, la competenza territoriale inderogabile appartiene al giudice del luogo di residenza del consumatore al momento della domanda e, in alternativa, al giudice del suo domicilio elettivo; non assume rilievo il domicilio professionale né un domicilio di fatto desunto dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
  • Le clausole che individuano un foro diverso da quello della residenza o del domicilio elettivo del consumatore sono, in linea di principio, vessatorie e inefficaci, salvo che il diverso foro sia frutto di specifica trattativa individuale.
  • Il decreto ingiuntivo emesso in fase monitoria non determina giudicato sulla competenza quando la questione viene poi devoluta al contraddittorio nella fase di opposizione; solo in quest'ultima fase la parte può utilmente eccepire l'incompetenza.
  • Le questioni sulle spese di lite, quando formulate soltanto come conseguenza dell'accoglimento del ricorso sulla competenza, non richiedono autonoma disamina se il ricorso viene rigettato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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