Ordinanza n. 199/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale nn. 70/2026 e 77/2026 e ordinanze sindacali nn. 12/2026 e 15/2026, recanti misure temporanee di contenimento della pressione antropica e di regolazione degli accessi a un compendio costiero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti comunali chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che le censure riguardavano la legittimità delle misure temporanee di contenimento della pressione antropica e di regolazione degli accessi adottate in relazione a un’area costiera di elevato pregio ambientale e paesaggistico. La ricorrente prospettava un pregiudizio economico derivante dagli atti. Il Comune e la società controinteressata si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, non emergessero profili di manifesta illegittimità tali da giustificare la sospensione. Il giudice ha valorizzato la natura peculiare e fragile del compendio costiero, il suo elevato pregio ambientale e paesaggistico, nonché l’incendio verificatosi nell’estate 2025 e le successive mareggiate invernali, ragionevolmente assunti dall’Amministrazione come elementi giustificativi di misure temporanee di contenimento e regolazione degli accessi. Le misure sono state ricondotte all’ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico, del patrimonio ambientale e della pubblica sicurezza. Le censure, pur suscettibili di approfondimento nel merito, non sono state ritenute in questa fase idonee a dimostrare irragionevolezza o manifesta sproporzione, anche considerando il carattere temporaneo, monitorabile e successivamente rimodulato delle misure. Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla conservazione del bene ambientale e alla sicurezza dei fruitori è stato ritenuto prevalente rispetto al pregiudizio economico prospettato dalla società. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo il sommario esame proprio della fase cautelare; la sospensione è stata negata per l’assenza di profili di manifesta illegittimità e per la prevalenza dell’interesse pubblico nel bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di misure amministrative richiede che emergano profili di illegittimità sufficientemente evidenti; le censure che necessitano di approfondimento nel merito non sono di per sé idonee a fondare la misura cautelare.
- Le misure temporanee di contenimento della pressione antropica e di regolazione degli accessi a un’area costiera fragile possono rientrare nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente competente quando siano giustificate da condizioni ambientali e di sicurezza documentate.
- Il carattere temporaneo, monitorabile e suscettibile di rimodulazione delle misure amministrative costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della loro ragionevolezza e proporzionalità.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla conservazione di un bene ambientale particolarmente fragile e alla sicurezza dei suoi fruitori può prevalere sul pregiudizio economico prospettato da un operatore privato.
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