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Sentenza

Sentenza n. 817/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS- del 12.10.2023 del Ministero dell'Interno, Questura di Verona, notificata in pari data, avente ad oggetto “Ricalcolo T.F.S. per esclusione sei aumenti periodici di stipendio ex art. 6 bis DL n. 387/1987 – L. 472/1987” e, per quanto occorrer possa - del provvedimento di liquidazione del TFS del Sig. -OMISSIS- inviato all'INPS per via telematica in data 30.01.2023, asseritamente allegato alla nota prot. -OMISSIS- del 12.10.2023 del Ministero dell'Interno, non conosciuto - della nota interpretativa dell'11.05.2020 della Direzione Centrale dell'NPS (non conosciuta), nella parte in cui equipara, ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6 bis del DL 387/1987 e dell'art. 21 L. 232/1990, i soggetti collocati a riposo per l'art. 21, secondo comma, della Legge 232/1990 (coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni) al collocamento a riposo a domanda nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente di percepire i benefici economici di cui all'art. 6 bis del DL n. 387 del 1987 e ss. mm., con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, col conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti da detta disposizione.

Giustizia amministrativa202301401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: nota ministeriale di ricalcolo del TFS con esclusione dei sei aumenti periodici di stipendio e conseguente liquidazione del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appartenente forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato in congedo a domanda dopo avere maturato più di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha impugnato la nota con cui il Ministero dell'Interno aveva escluso dal calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, chiedendo l'accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita e la condanna dell'INPS al pagamento delle relative somme. L'INPS ha eccepito la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Ha inoltre contestato il riconoscimento del beneficio, prospettando questioni di costituzionalità in ordine alla relativa estensione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di decadenza, richiamando l'orientamento secondo cui il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non è decadenziale, ma costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo. La disposizione consente quindi il collocamento a domanda anche in anni successivi alla maturazione dei requisiti, senza perdita dei sei scatti, in assenza di una previsione chiara che stabilisca la decadenza. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il comma 2 dell'art. 6-bis introduca una fattispecie autonoma e concorrente rispetto a quella del comma 1 e riconosca il beneficio anche al personale delle forze di polizia collocato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha pertanto accertato il diritto del ricorrente all'inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali dal maturato al saldo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS sono state ritenute non meritevoli di accoglimento, poiché il beneficio discende da una specifica disciplina normativa, subordinata a requisiti determinati e non lesiva degli artt. 3 e 81 Cost. L'INPS è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    Il comma 2 riconosce i sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia collocato a domanda, quando siano maturati congiuntamente i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Attribuisce il medesimo beneficio nel trattamento pensionistico del personale militare.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Gli interessi legali sulle somme dovute sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime di corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina dei sei scatti non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento, poiché accomuna a determinati fini categorie inserite nel comparto sicurezza, pur mantenendo le differenze complessive tra le situazioni.

  • art. 81 Cost.

    Non risulta violato dalla disciplina, che prevede uno specifico e limitato beneficio economico per gli ex dipendenti delle forze dell'ordine.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato a domanda quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, con inclusione degli scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
  • Il comma 2 dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 configura una fattispecie autonoma e concorrente rispetto a quella del comma 1, sicché il beneficio non è limitato ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite anagrafico, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: in mancanza di una previsione normativa chiara e perspicua, il suo mancato rispetto non può comportare la perdita dei sei scatti stipendiali.
  • La disciplina dei sei scatti, subordinata al duplice requisito dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio, non contrasta di per sé con gli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi di una scelta legislativa riferita a categorie del comparto sicurezza e sorretta da una specifica previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionaleTermini del procedimento

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