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Ordinanza

Ordinanza n. 2797/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) del provvedimento scolastico emesso in data 27.10.2025 – prot. -OMISSIS- - dall’Istituto Scolastico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. ed il verbale GLO riferiti all’anno scolastico 2025/2026 laddove omessi, ovvero sprovvisti di qualsivoglia motivazione, e comunque di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti) che siano lesivi degli interessi del minore in materia di riconoscimento del suo diritto all’assistenza specialistica, per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato; 2) per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 – 2026, per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI ed il verbale GLO e/o di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 27.10.2025 – prot. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data, che attesta che il piccolo -OMISSIS- non usufruisce ancora di alcuna assistenza specialistica, nonostante la richiesta di 5 ore al Comune di competenza; 3) per il risarcimento danni derivante dall’omessa assegnazione dell’assistenza specialistica.

Giustizia amministrativa202505904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento scolastico del 27 ottobre 2025 e atti presupposti, inclusi PEI e verbale GLO, nella parte in cui non riconoscono o non motivano adeguatamente l'assegnazione di assistenza specialistica comunale al minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'omessa o insufficiente assegnazione al minore, per l'anno scolastico 2025/2026, dell'assistenza specialistica per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione, chiedendo un numero di ore adeguato alla patologia psico-fisica del figlio e il risarcimento dei danni derivanti dalla privazione del servizio. In sede cautelare il TAR aveva rilevato un contrasto tra Comune e istituto scolastico circa l'individuazione e la richiesta del numero di ore necessarie. Aveva quindi ordinato alla scuola di stabilire il fabbisogno e al Comune di garantirlo, nel rispetto dei principi di tutela del minore disabile e di leale collaborazione tra amministrazioni. Dopo tale ordinanza, l'istituto scolastico ha richiesto al Comune 30 ore di assistente all'educazione e alla comunicazione; il Comune, tuttavia, non ha provveduto entro il termine assegnato. Al momento dell'istanza di esecuzione il minore usufruiva soltanto di 5 ore di AEC.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di esecuzione della precedente ordinanza cautelare, accertando l'inottemperanza del Comune rispetto all'obbligo di garantire il numero di ore individuato dall'istituto scolastico. Ha ordinato al Comune di attribuire al minore ulteriori 25 ore di assistenza all'educazione e alla comunicazione, entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, incaricandolo di adottare, su istanza della parte, gli atti necessari all'erogazione delle ulteriori ore entro altri 10 giorni, con spese commissariali a carico del Comune. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare e della fase esecutiva. La domanda risarcitoria non è stata decisa: la causa è stata rimessa al merito per l'udienza pubblica fissata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza di esecuzione della misura cautelare; nomina del commissario ad acta

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della misura cautelare e, in caso di persistente inottemperanza, di nominare un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla scuola di individuare il fabbisogno di assistenza specialistica e al Comune di garantirne l'erogazione, l'amministrazione comunale è tenuta a dare esecuzione alla richiesta formulata dall'istituto scolastico entro il termine stabilito dal giudice.
  • La tutela cautelare del minore con disabilità può avere contenuto conformativo e propulsivo, imponendo alle amministrazioni coinvolte di coordinarsi per determinare e assicurare un numero di ore di assistenza specialistica adeguato alle esigenze risultanti dalla patologia e funzionale alla migliore integrazione scolastica.
  • In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza cautelare entro il termine perentorio assegnato, il giudice amministrativo può ordinare direttamente all'amministrazione inadempiente l'erogazione delle ore dovute e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell'amministrazione le spese dell'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaServizi sociali ed educativiGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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