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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10220 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva elevato il valore dell’azienda ai fini dell’imposta di registro da lire 28.148.000 a lire 75.000.000. Ha denunciato, con i primi due motivi, omessa o insufficiente motivazione della sentenza sul fatto decisivo costituito dalla presunta carenza di motivazione dell’avviso, che non avrebbe indicato adeguatamente il valore dei singoli cespiti aziendali né il criterio utilizzato per determinare il maggior valore. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 48 e 49 del D.P.R. n. 634 del 1972, sostenendo l’esistenza di un obbligo di motivazione minima dell’avviso anche se non espressamente previsto dall’art. 49.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I motivi erano fondati sulla pretesa carenza motivazionale dell’avviso, ma il ricorrente non ne aveva trascritto o descritto in modo sufficientemente preciso il contenuto, né aveva indicato dove l’atto fosse reperibile nei fascicoli processuali. Le doglianze erano quindi valutazioni generiche, non verificabili direttamente dalla Corte, in violazione del requisito di autosufficienza previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte non ha quindi esaminato nel merito se l’avviso fosse effettivamente adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 111 Cost.

    Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

    Costituisce il fondamento costituzionale del ricorso per cassazione contro la decisione impugnata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di legge; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo

    Individua i motivi di ricorso dedotti dal contribuente, rispettivamente per violazione di legge e per vizi della motivazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare e rendere verificabili gli atti e i documenti rilevanti, riportandone il contenuto essenziale e precisandone la collocazione processuale. La violazione comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    Richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio

    La mancata produzione materiale del documento non esonera il ricorrente dall’onere di indicare precisamente l’atto e la sua collocazione; può essere richiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

  • Art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Acquisizione del fascicolo di parte al fascicolo d’ufficio del giudizio tributario

    Nel processo tributario il fascicolo di parte resta acquisito al fascicolo d’ufficio, ma ciò non elimina l’obbligo di specifica indicazione degli atti richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • Artt. 48 e 49, D.P.R. n. 634 del 1972

    Norme applicabili ratione temporis alla determinazione del valore ai fini dell’imposta di registro

    La controversia riguardava la corretta disciplina del valore dell’azienda ceduta e l’eventuale obbligo dell’Ufficio di fornire nell’avviso una motivazione sufficiente a consentire al contribuente di comprendere e contestare il maggior valore.

Massime di principio

  • Quando in cassazione si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, non è sufficiente affermare che l’atto è generico o stereotipato: occorre riportarne il contenuto rilevante, almeno nei passaggi essenziali, e indicare con precisione dove l’atto è stato prodotto o reperito nei fascicoli.
  • Il giudizio di cassazione non consente alla Corte di ricostruire autonomamente il contenuto degli atti amministrativi o processuali: il ricorso deve essere autosufficiente e permettere una verifica immediata delle censure.
  • La mancata trascrizione dell’avviso può determinare l’inammissibilità del ricorso anche se la doglianza relativa alla carenza di motivazione potrebbe, in astratto, essere fondata nel merito.
  • Nel contestare un accertamento di maggior valore, è necessario indicare concretamente quali elementi manchino nell’atto, come il valore dei singoli beni, i criteri di stima, i dati economici utilizzati o il collegamento tra tali elementi e la pretesa tributaria.
  • La presenza di un obbligo legale di motivazione dell’atto tributario non esonera il contribuente dal rispettare gli oneri formali e di autosufficienza del ricorso per cassazione.

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