Cassazione Penale, Sentenza n. 15893/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'appello di Lecce in relazione a condanne per reati connessi allo spaccio di stupefacenti (e reati afferenti al contesto associativo), nonché censura del trattamento sanzionatorio. In particolare: per Laterza contestazione del calcolo sanzionatorio e dell'applicazione della continuazione con fatti giudicati in altro procedimento; per Balsamo censura di mancata autonoma valutazione delle censure difensive e vizio motivazionale; per Caporosso due motivi: (i) vizio di motivazione circa la ritenuta responsabilità per il capo I, ossia la cessione/trasferimento di stupefacente tramite terzi (ricostruzione fondata su intercettazioni e riscontri indiretti), e (ii) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Il ricorso di Balsamo è stato ritenuto generico e indeterminato; quello di Laterza è inammissibile per questione già oggetto di giudicato parziale (improponibilità della censura sulla continuazione già valutata in precedente fase); quello di Caporosso è inammissibile perché le censure sono, in parte, tardive o si traducano in mero sindacato sulla valutazione della prova o su esercizio di discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente tutti i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norma contestata per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la combinazione di intercettazioni, contatti e sequestri abbia fornito un quadro probatorio idoneo a sostenere la responsabilità ai sensi di tale articolo
Codice penale, art. 133
criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia assolto l'onere motivazionale, anche in forma sintetica, indicando gli elementi utili ai fini della graduazione della pena, e che la discrezionalità di merito sui criteri di cui all'art. 133 sia sindacabile in cassazione solo in presenza di palese illogicità o arbitrarietà
Codice penale, art. 78
applicazione del limite di legge alla continuazione: l'operatività del limite ha reso irrilevanti questioni astratte sulla tassazione degli aumenti, giustificando la sintetica motivazione del giudice di merito sulla determinazione degli aumenti
Decisione Corte costituzionale n. 40 del 2019
la decisione ha modificato la cornice sanzionatoria per reati di stupefacenti, imponendo la rideterminazione degli aumenti per continuazione; la Corte d'appello ha rideterminato gli aumenti alla luce di tale pronuncia
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve esporre censure determinate e specifiche con chiari riferimenti alla motivazione impugnata: doglianze generiche o aspecifiche sono inammissibili
- La Corte di legittimità non riforma la valutazione probatoria di merito scegliendo tra ricostruzioni alternative: può sindacare solo la logicità, coerenza e completezza della motivazione fornita dal giudice di merito
- Questioni già decise in precedenti pronunce del medesimo giudice o giudicato parziale (res iudicata) non possono essere nuovamente dedotte in cassazione
- L'impugnazione del trattamento sanzionatorio può essere dichiarata inammissibile se si limita a contestare la graduazione della pena senza dimostrare un vizio motivazionale o arbitrarietà: la determinazione della pena è riservata al giudice di merito salvo profili di irragionevolezza
- Nel giudizio su reati di droga, concatenazioni probatorie basate su intercettazioni e riscontri indiretti possono essere ritenute idonee a provare la responsabilità purché la sentenza motivi la coerenza del quadro probatorio
- Dopo interventi normativi o costituzionali che incidono sulla cornice sanzionatoria (es. Corte cost. n. 40/2019), i giudici di merito devono rideterminare gli aumenti per continuazione in conformità alla nuova disciplina
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