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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16831/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma in appello della condanna per violazione del divieto di fare ritorno nel Comune di Colico (misura di prevenzione amministrativa - "foglio di via"). La difesa proponeva cinque motivi: 1) illegittimo esercizio di un potere proprio dell'autorità amministrativa da parte del giudice; 2) errata qualificazione dei fatti sotto la lett. c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 (pericolosità che offende beni collettivi), sostenendo che le condotte erano rivolte a beni individuali e non erano abituali; 3) assenza di elementi per ricondurre i fatti alla lett. b) dell'art. 1 (vivere di proventi delittuosi), mancando prova che i reati avessero prodotto profitti significativi e che questi costituissero fonte di sostentamento; 4) errata applicazione della lett. a) ("traffici delittuosi"); 5) vizio nella valutazione ai fini dell'art. 131-bis c.p. (riduzione della pena) perché non risultavano più illeciti della stessa indole. La difesa chiedeva la disapplicazione del provvedimento amministrativo e, quindi, l'annullamento della sentenza penale.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare sul terzo motivo, accogliendolo e assorbendo gli altri. Ha affermato che la Corte d'appello ha errato nel ritenere applicabile la lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 senza che vi fossero elementi concreti sul tenore di vita del ricorrente o sulla presenza di profitti illeciti che costituissero abituale fonte di sostentamento. Nel provvedimento del Questore mancava ogni indicazione sul tenore di vita e sulla incidenza dei proventi illeciti. Perciò la misura amministrativa era stata applicata senza i presupposti di legge; l'annullamento della sentenza impugnata è stato disposto senza rinvio (art. 620 c.p.p.) perché la disapplicazione del provvedimento amministrativo comporta l'insussistenza del reato contestato. Conseguenza pratica: la condanna è stata annullata e il reato dichiarato insussistente nella fattispecie.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. a), b), c)

    "a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio ... , che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo ... la sicurezza o la tranquillità pubblica"

    La Corte ha ricordato la diversa natura delle tre fattispecie: la lett. b) richiede elementi sul tenore di vita e sugli effetti economici dei proventi illeciti; la lett. c) richiede il riferimento a reati che offendono beni collettivi e reiterazione. Nel caso concreto non sussistevano gli elementi richiesti dalla lett. b), e la lett. c) non era dimostrata nei termini di legge.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma penale applicata in primo grado per punire la violazione della misura di prevenzione (il reato è strutturalmente collegato all'esistenza del provvedimento amministrativo). La Corte ha rilevato che la caducazione del provvedimento amministrativo rende insussistente il reato

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Richiamato nella motivazione come norma che disciplina il foglio di via obbligatorio; il decreto amministrativo va valutato nei suoi presupposti e motivazioni concrete

  • art. 173 disposizioni attuative codice proc. pen.

    Richiama il limite formale nella esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione (il testo segnala che i motivi sono stati descritti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att.)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Menzionato dalla difesa con riferimento all'eventuale applicazione di fattori attenuanti; la Corte ha ritenuto irrilevante il profilo perché ha accolto il motivo decisivo di disapplicazione della misura amministrativa

  • art. 620 cod. proc. pen.

    La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi di questa norma, ritenendo che la disapplicazione del provvedimento amministrativo comporti l'insussistenza del reato e quindi non sussistano i presupposti per un nuovo giudizio

Massime di principio

  • Per ritenere applicabile la lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 è necessaria prova concreta del "tenore di vita" e degli elementi che dimostrino che il soggetto vive, anche in parte, dei proventi delittuosi (possesso di beni, spese, mancata fonte lecita di reddito, ecc.). Mere denunce o reati isolati non sono sufficienti.
  • La qualificazione della categoria di destinatari della misura di prevenzione non può essere effettuata in modo generico: lett. a), b) e c) hanno presupposti distinti e richiedono specifiche evidenze fattuali.
  • Il giudice penale non può semplicemente sostituirsi all'autorità amministrativa con valutazioni generiche: se l'atto amministrativo manca dei requisiti fattuali richiesti, il giudice può disapplicarlo; tuttavia la verifica deve fondarsi su elementi concreti e ricostruiti nel provvedimento giudiziario.
  • Se la misura amministrativa costituisce elemento costitutivo del reato contestato, la disapplicazione di tale misura può determinare l'insussistenza del reato; in tali casi la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando l'ulteriore giudizio non è necessario.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe concentrarsi sulla critica puntuale del provvedimento amministrativo: esigere che esso contenga elementi sul tenore di vita, sui profitti illeciti o sulla reiterazione di condotte idonee ad offendere beni collettivi, a seconda della lett. invocata.
  • La documentazione probatoria e le specifiche motivazioni dell'autorità amministrativa sono decisive: l'assenza di valutazioni economiche o di elementi che dimostrino l'abitualità espositiva dei reati indebolisce sostanzialmente la legittimità della misura.

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