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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35990/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza di restituzione/annullamento del sequestro del furgone targato PG 588467 e del relativo carico composto da numerose cassette di legno (circa 150 kg). Il ricorrente contestava che le cassette non fossero rifiuti ma beni riutilizzabili nell'attività di commercio ambulante/agricolo, denunciando l'insussistenza del fumus del reato (art. 256 d.lgs. 152/2006) e la mancata verbalizzazione delle proprie dichiarazioni (art. 350 c.p.p.), oltre a invocare l'art. 266, comma 5, d.lgs. 152/2006 (esenzione per commercianti ambulanti) e il danno aziendale per il sequestro del mezzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di vizio della motivazione e per genericità dei motivi, ritenendolo manifestamente infondato. La Cassazione ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che si era basato sulle risultanze (notizia di reato) in cui il ricorrente aveva considerato le casse come rifiuti da smaltire; ha osservato che le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili in sede cautelare se rese liberamente, e che molte questioni sollevate in cassazione erano o non dedotte in riesame o costituivano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha disposto inoltre il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 e la condanna alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • D.lgs. 152/2006, art. 256, primo comma, lett. A

    Norma sul trasporto di rifiuti senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che sussistessero elementi tali da fondare il fumus del reato in relazione al trasporto delle cassette di legno senza autorizzazione

  • D.lgs. 152/2006, art. 266, comma 5

    Previsione di esclusione di alcune norme per il commercio ambulante; la Corte ha ritenuto la questione non proposta in sede di riesame e quindi inammissibile in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 350, commi 6 e 7

    Disposizioni sulla verbalizzazione e utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha affermato che le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate nella fase incidentale del sequestro se emerge chiaramente la spontaneità, e che l'omessa verbalizzazione non è decisiva se le dichiarazioni risultano dalla notizia di reato

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. E

    Limiti di sindacabilità in cassazione (vizi della motivazione); la Corte ha richiamato che molte doglianze attinenti al vizio di motivazione non sono ammissibili in cassazione salvo radicalità del difetto motivazionale

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma terzo

    Principio che censisce l'inammissibilità di censure in cassazione non dedotte nel grado precedente; applicato dalla Corte alla mancata deduzione di talune questioni in riesame

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulle spese e ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità/manifesta infondatezza; la Corte ha applicato il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

  • Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1

    Richiamo ai limiti nella trattazione dei motivi in cassazione; citato nel contesto dei limiti di motivazione richiesti dalla procedura

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro provvedimenti di sequestro (preventivo o probatorio) è ammessa la censura per violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili solo se radicali (apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi).
  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase incidentale del sequestro se è chiaro che sono state rese liberamente; l'omessa verbalizzazione non rende automaticamente inutilizzabili tali dichiarazioni se risultano da altri atti (es. notizia di reato).
  • Per escludere che un bene costituisca rifiuto è necessario dimostrare l'assenza dell'intento di disfarsene (id est la volontà di riutilizzo): affermazioni generiche senza riscontri probatori non sono sufficienti a escludere il fumus commissi delicti.
  • Questioni di diritto nuove o non dedotte nel grado precedente (ad es. in sede di riesame) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; bisogna sollevare tempestivamente tutte le eccezioni rilevanti nei gradi di merito.
  • Il periculum in mora relativo al sequestro di un mezzo utilizzato nell'impresa va dimostrato con elementi concreti e specifici sulla gravità e irreparabilità del danno aziendale; la mera allegazione non basta.

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