Cassazione Penale, Sentenza n. 35990/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza di restituzione/annullamento del sequestro del furgone targato PG 588467 e del relativo carico composto da numerose cassette di legno (circa 150 kg). Il ricorrente contestava che le cassette non fossero rifiuti ma beni riutilizzabili nell'attività di commercio ambulante/agricolo, denunciando l'insussistenza del fumus del reato (art. 256 d.lgs. 152/2006) e la mancata verbalizzazione delle proprie dichiarazioni (art. 350 c.p.p.), oltre a invocare l'art. 266, comma 5, d.lgs. 152/2006 (esenzione per commercianti ambulanti) e il danno aziendale per il sequestro del mezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di vizio della motivazione e per genericità dei motivi, ritenendolo manifestamente infondato. La Cassazione ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del riesame, che si era basato sulle risultanze (notizia di reato) in cui il ricorrente aveva considerato le casse come rifiuti da smaltire; ha osservato che le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili in sede cautelare se rese liberamente, e che molte questioni sollevate in cassazione erano o non dedotte in riesame o costituivano valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha disposto inoltre il versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 e la condanna alle spese del procedimento.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006, art. 256, primo comma, lett. A
Norma sul trasporto di rifiuti senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che sussistessero elementi tali da fondare il fumus del reato in relazione al trasporto delle cassette di legno senza autorizzazione
D.lgs. 152/2006, art. 266, comma 5
Previsione di esclusione di alcune norme per il commercio ambulante; la Corte ha ritenuto la questione non proposta in sede di riesame e quindi inammissibile in cassazione
Codice di procedura penale, art. 350, commi 6 e 7
Disposizioni sulla verbalizzazione e utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha affermato che le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate nella fase incidentale del sequestro se emerge chiaramente la spontaneità, e che l'omessa verbalizzazione non è decisiva se le dichiarazioni risultano dalla notizia di reato
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. E
Limiti di sindacabilità in cassazione (vizi della motivazione); la Corte ha richiamato che molte doglianze attinenti al vizio di motivazione non sono ammissibili in cassazione salvo radicalità del difetto motivazionale
Codice di procedura penale, art. 606, comma terzo
Principio che censisce l'inammissibilità di censure in cassazione non dedotte nel grado precedente; applicato dalla Corte alla mancata deduzione di talune questioni in riesame
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulle spese e ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità/manifesta infondatezza; la Corte ha applicato il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Richiamo ai limiti nella trattazione dei motivi in cassazione; citato nel contesto dei limiti di motivazione richiesti dalla procedura
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti di sequestro (preventivo o probatorio) è ammessa la censura per violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili solo se radicali (apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi).
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase incidentale del sequestro se è chiaro che sono state rese liberamente; l'omessa verbalizzazione non rende automaticamente inutilizzabili tali dichiarazioni se risultano da altri atti (es. notizia di reato).
- Per escludere che un bene costituisca rifiuto è necessario dimostrare l'assenza dell'intento di disfarsene (id est la volontà di riutilizzo): affermazioni generiche senza riscontri probatori non sono sufficienti a escludere il fumus commissi delicti.
- Questioni di diritto nuove o non dedotte nel grado precedente (ad es. in sede di riesame) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; bisogna sollevare tempestivamente tutte le eccezioni rilevanti nei gradi di merito.
- Il periculum in mora relativo al sequestro di un mezzo utilizzato nell'impresa va dimostrato con elementi concreti e specifici sulla gravità e irreparabilità del danno aziendale; la mera allegazione non basta.
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