Cassazione Penale, Sentenza n. 26979/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della "unicità di disegno criminoso" (continuità) tra il reato continuato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e il reato di acquisto e trasporto di sostanza stupefacente, sostenendo che il traffico di droga fosse stato posto in essere nell'interesse del sodalizio mafioso e che il ricorrente avesse il ruolo specifico nel settore dello stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione non può riformare gli accertamenti di merito già effettuati in sede di cognizione e, conformemente a quanto emerso in quella sede, ha ritenuto assente la connessione funzionale e la progettazione ab origine necessarie per qualificare i reati come parte di un unico disegno criminoso. Ha altresì osservato l'assenza di concrete allegazioni a supporto della pretesa continuità e ha rilevato un notevole iato temporale tra l'ingresso nell'associazione e il reato di droga. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza e i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di revoca o modifica delle misure; la Corte interpreta che il giudice dell'esecuzione possa valutare la sussistenza della continuazione solo nei limiti degli accertamenti già compiuti in sede di cognizione, senza riesaminare i fatti in contrasto con sentenze irrevocabili.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Norma che introduce aggravanti per delitti commessi con modalità mafiose; nel caso di specie la precedente esclusione di tale aggravante in sede di cognizione è stata ritenuta elemento vincolante per il giudice dell'esecuzione, ostando al riconoscimento della connessione funzionale invocata dal ricorrente.
art. 81, comma ultimo, cod. pen.
Disciplina la continuazione e l'assorbimento di più reati in un unico disegno criminoso: la Corte richiama il principio per cui la continuazione richiede che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un programma previamente deliberato, almeno in linee generali (progettazione ab origine), non bastando il mero nesso funzionale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può riesaminare i fatti già accertati irrevocabilmente in sede di cognizione né fondare il proprio provvedimento su elementi di fatto contrari alle sentenze di merito.
- Per riconoscere la continuazione tra associazione per delinquere e reati-fine è necessario dimostrare che i reati-fine facessero parte di un progetto criminoso preesistente e deliberato all'origine; il solo nesso funzionale o la coincidenza temporale non sono sufficienti.
- Una significativa distanza temporale tra l'adesione all'associazione e la commissione dei reati-fine indebolisce la tesi della progettazione ab origine e della continuità.
- Le allegazioni a sostegno della richiesta di "unicità del disegno criminoso" devono essere concrete e provate; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
- Ricorsi manifestamente infondati o irrituali possono comportare condanne alle spese e somme in favore della Cassa delle ammende per responsabilità processuale.
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