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Sentenza

Sentenza n. 2190/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento provvedimento del Comune di Nicolosi n. 23311 in data 16 dicembre 2025, con cui è stata respinta l’istanza n. 21365 del 17 novembre 2025 per il rilascio del permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso senza opere nell’immobile sito in Nicolosi, Via Cristoforo Colombo 75, censito in catasto al foglio 32, particella 150, subalterno 3, al fine di realizzare una residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti con ventiquattro posti letto.

Giustizia amministrativa202600385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso senza opere di un immobile da abitazione a residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di cambio di destinazione d'uso senza opere di un fabbricato esistente, ubicato in zona E3 del PRG, per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale con ventiquattro posti letto. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto avrebbe dovuto essere comunicato anche nel procedimento edilizio e che il contraddittorio avrebbe consentito di chiarire la natura socio-assistenziale dell'intervento, la precedente utilizzazione dell'immobile quale casa-famiglia e la riconducibilità dell'iniziativa alla disciplina speciale dell'art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992. Nel merito, ha sostenuto che tale disposizione consentirebbe l'approvazione, anche in variante urbanistica, di progetti relativi a immobili destinati a strutture socio-riabilitative in aree aventi diversa destinazione urbanistica; che la disciplina sarebbe applicabile anche agli edifici esistenti e ai mutamenti di destinazione d'uso senza opere; che non sarebbe necessaria una nuova progettazione edilizia né una preventiva deliberazione consiliare; e che il Comune avrebbe omesso di esaminare concretamente gli standard tecnici, la sicurezza, l'accessibilità, il contesto urbanizzato, la precedente destinazione socio-assistenziale e l'assenza di impatto edilizio. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito ai precedenti dinieghi e l'integrazione della motivazione svolta dal Comune in giudizio. Il Comune ha difeso il provvedimento sostenendo che l'art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992 non consente a una società commerciale ordinaria di ottenere la variante urbanistica semplificata, essendo la deroga riservata agli enti pubblici e ai soggetti privati qualificati indicati dal comma 3, nell'ambito di iniziative collegate alla programmazione regionale e sostenute da finanziamenti o sovvenzioni pubbliche. Ha inoltre dedotto che l'immobile ricade in zona agricola, che sarebbe necessario un nuovo progetto per una struttura socio-riabilitativa e che il mancato preavviso non inciderebbe sull'esito trattandosi di attività vincolata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992 in coordinamento con i commi 1 e 3, ritenendo che il rinvio operato dal comma 6 definisca sia l'ambito oggettivo delle strutture ammesse sia quello soggettivo dei promotori legittimati. La variante urbanistica semplificata è riservata agli enti pubblici e ai loro organismi che agiscono nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché ai soggetti privati qualificati espressamente indicati dal comma 3, purché beneficiari di contributi o sovvenzioni e previo parere regionale sulla congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione regionale. Una società commerciale ordinaria, priva del dimostrato collegamento con il sistema pubblico di assistenza e non rientrante nelle categorie soggettive qualificate, non può avvalersi della deroga. La possibilità di approvare un progetto in variante, determinando un significativo impatto urbanistico, non può essere rimessa alla libera iniziativa di qualsiasi privato; in assenza del collegamento con la programmazione e il sostegno pubblico, l'iniziativa resta un'operazione immobiliare privata soggetta alle ordinarie regole urbanistiche. Da tale premessa il Collegio ha desunto la sostanziale legittimità del diniego, ritenendo che il provvedimento non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo. Ha quindi considerato ininfluente, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 1, 3 e 6, legge n. 104/1992

    L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, ... costituisce variante del piano regolatore.

    Il comma 6 rinvia ai commi 1 e 3 e limita la variante urbanistica semplificata alle strutture e ai promotori individuati da tali disposizioni: enti pubblici e loro organismi operanti nelle competenze istituzionali, oppure soggetti privati qualificati espressamente elencati, beneficiari di sostegno pubblico e previo parere regionale sulla congruità dell'iniziativa.

  • art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990

    Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi è risultata ininfluente perché, alla luce della non applicabilità della deroga urbanistica alla società ricorrente, il diniego aveva contenuto vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta non invalidante in concreto, poiché l'esito del procedimento era vincolato.

  • art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere che il mutamento di destinazione d'uso senza opere costituisce intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo; la sentenza non fonda su tale norma la decisione finale.

Massime di principio

  • L'art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992, letto in coordinamento con i commi 1 e 3, non attribuisce a qualsiasi soggetto privato la possibilità di ottenere una variante urbanistica semplificata per la realizzazione di strutture assistenziali: la deroga è riservata agli enti pubblici e ai loro organismi operanti nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché ai soggetti privati qualificati espressamente indicati dal comma 3.
  • I soggetti privati indicati dall'art. 10, comma 3, della legge n. 104/1992 possono avvalersi della procedura derogatoria solo quando l'iniziativa sia collegata alla programmazione regionale, sia assistita dal previo parere regionale sulla congruità e benefici di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche.
  • In assenza del collegamento con il sistema pubblico di assistenza e del sostegno pubblico richiesto dalla disciplina speciale, l'iniziativa privata relativa a una struttura assistenziale resta soggetta alle ordinarie regole urbanistiche, anche se riguarda un edificio esistente e non comporta opere, incremento volumetrico o modifiche della sagoma.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione dimostri che, per la carenza dei presupposti sostanziali della richiesta e la natura vincolata della decisione, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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