Sentenza n. 936/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 292 del 2022, emesso dal Tribunale di Patti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 292 del 2022 del Tribunale di Patti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 292 del 2022, divenuto definitivo per mancata opposizione, con il quale il Tribunale di Patti aveva ingiunto al Comune di Tortorici il pagamento di euro 29.328,16, oltre interessi e spese. Il titolo era stato notificato al Comune in forma esecutiva il 29 aprile 2025 e, secondo la ricorrente, era rimasto ineseguito. È stata quindi chiesta l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. Il ricorso era stato notificato via PEC il 13 gennaio 2026 e depositato il 3 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha applicato il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a., dimezzato a quindici giorni in ragione della trattazione camerale ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a. Poiché il ricorso, notificato il 13 gennaio 2026, è stato depositato il 3 febbraio 2026, il termine perentorio risultava superato. L'irricevibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., con espressa salvezza della riproponibilità dell'azione ove ricorrano i presupposti di legge. Le spese di lite sono state compensate per la definizione della controversia in rito.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario
Il deposito del ricorso soggetto a preventiva notificazione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla perfezione dell'ultima notificazione.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Nei giudizi di cui al comma 2 [...] tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario
Nei giudizi trattati in camera di consiglio, salvo le eccezioni previste dalla norma, i termini processuali sono dimezzati; il TAR ha applicato il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del deposito comporta la dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza soggetto a preventiva notificazione, il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a., decorrente dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche nei confronti del destinatario.
- Quando il giudizio di ottemperanza è trattato in camera di consiglio, il termine ordinario di deposito del ricorso è dimezzato ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., sicché il termine di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. si riduce a quindici giorni, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.
- Il deposito oltre il termine processuale perentorio determina l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza precludere la riproposizione dell'azione quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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