Cassazione Civile, Ordinanza n. 26438/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da una debitrice che, nel 2009, convenne in giudizio la banca originaria creditrice, la società cessionaria del credito e la società incaricata del recupero/gestione, chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. In fatto, dedusse che il credito originario era stato ceduto, che erano state promosse e coltivate due procedure esecutive immobiliari e che nel corso della seconda vi erano interventi di soggetti che avrebbero vantato crediti inesistenti o duplicati. Sostenne che tali condotte integrassero abuso del diritto e le avessero causato la perdita di un affare con terzi, oltre a turbamento morale. Dedusse inoltre che una banca aveva effettuato una segnalazione alla Centrale Rischi per un importo quasi doppio rispetto al debito effettivo, arrecandole ulteriore pregiudizio all’immagine commerciale. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo insussistente il nesso causale e legittima la segnalazione. In appello la domanda fu dichiarata inammissibile per genericità ex art. 342 c.p.c. Quanto ai motivi di ricorso per cassazione, i primi otto censuravano l’inammissibilità dell’appello sulle doglianze relative all’illegittimo inizio e prosecuzione dell’esecuzione forzata; il nono motivo contestava l’inammissibilità del motivo d’appello sulla segnalazione alla Centrale Rischi; il decimo lamentava omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità della notifica e trascrizione del pignoramento; l’undicesimo denunciava omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di danno da perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alle questioni investite dai primi otto motivi, perché la domanda risarcitoria relativa all’illegittimo inizio e alla coltivazione dell’esecuzione forzata non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, trattandosi di pretesa riconducibile all’art. 96, comma 2, c.p.c., da far valere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, salvo impossibilità di introdurla in quella sede, non allegata nel caso concreto. Ha rigettato il nono motivo, ritenendo corretta l’inammissibilità del gravame sulla Centrale Rischi per aspecificità e, comunque, per difetto di allegazione del concreto pregiudizio subito. Ha dichiarato inammissibili il decimo e l’undicesimo motivo, rilevando che l’omessa pronuncia non era configurabile a fronte della declaratoria di inammissibilità dell’appello e che, per la perdita di chance, mancava anche la specifica indicazione della deduzione in primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, c.p.c.
responsabilità aggravata per esecuzione illegittima o abusiva
La domanda di risarcimento del danno da illegittimo inizio o prosecuzione dell’esecuzione forzata rientra nell’ambito applicativo di questa norma e deve essere fatta valere nel giudizio di opposizione all’esecuzione, non in un autonomo giudizio, salvo impossibilità di introdurla in quella sede.
art. 342 c.p.c.
inammissibile per genericità / aspecificità
L’atto di appello deve contenere una critica specifica e argomentata ai passaggi decisivi della sentenza di primo grado; la mera reiterazione delle tesi già svolte o la contrapposizione di un giudizio opposto senza spiegazione integra inammissibilità.
art. 366, n. 6, c.p.c.
omessa indicazione della formulazione della domanda in primo grado
Il motivo di ricorso è inammissibile se non indica specificamente dove e come la domanda o deduzione sia stata proposta nel giudizio di merito.
art. 385 c.p.c.
spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 96, secondo comma, c.p.c.
domanda volta a far valere una responsabilità aggravata
La Corte qualifica la pretesa risarcitoria per coltivazione abusiva dell’esecuzione come domanda di responsabilità aggravata, non come autonoma azione aquiliana.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno derivante da esecuzione forzata illegittima o abusivamente coltivata va incardinata, di regola, nel giudizio di opposizione all’esecuzione; un autonomo giudizio è ammissibile solo se sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, proporre lì la domanda.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. non basta riproporre le medesime allegazioni già svolte in primo grado o affermare in modo apodittico il contrario di quanto deciso dal Tribunale; occorre una critica specifica dei passaggi motivazionali censurati.
- Il risarcimento del danno aquiliano non può essere presunto in re ipsa dalla sola illegittimità della condotta: il danneggiato deve allegare e provare anche il concreto pregiudizio subito e il nesso causale tra la condotta e quel pregiudizio.
- Una censura che contesti una segnalazione alla Centrale Rischi deve indicare in modo specifico perché la segnalazione sia illecita e quale danno concreto abbia prodotto; la mera deduzione della discordanza tra debito effettivo e importo segnalato non basta, se non si spiega il pregiudizio effettivamente sofferto.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice d’appello abbia definito il gravame come inammissibile, poiché in tal caso non è tenuto a esaminare il merito delle singole censure.
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