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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25302/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per violazione dell'art. 36 c.p., contestando l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza "per una sola volta" sul "Giornale di Brescia": il ricorrente sosteneva che tale pena accessoria era soppressa dall'art. 37, comma 18, lett. a) n. 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che la modifica normativa non abbia introdotto una nuova sanzione ma abbia rimodulato la pena accessoria sostituendo la pubblicazione su stampa con la pubblicazione via internet, rendendo la disciplina più gravosa; per effetto dell'art. 2, comma quarto, c.p. la nuova disciplina non è applicabile ai fatti commessi anteriormente. Poiché il ricorrente invocava l'applicazione di una modalità più gravosa, non aveva interesse ad impugnare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. pen.

    Norma che prevede la pubblicazione della sentenza come pena accessoria; la Corte ha ritenuto che la disciplina sia stata rimodulata dalla normativa successiva ma non abrogata per i fatti antecedenti.

  • art. 37, comma 18, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111

    Modifica la forma della pubblicazione della sentenza sostituendo la pubblicazione su stampa con modalità via internet; tale modifica è considerata più gravosa e quindi non retroattiva per i fatti anteriori.

  • art. 2, comma quarto, cod. pen.

    Principio di non applicazione retroattiva delle disposizioni più gravose: la disciplina più sfavorevole introdotta non si applica ai fatti commessi in epoca anteriore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, rilevando la mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 14768 del 21/03/2017 (Seck, Rv. 269723-01)

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la sostituzione della pubblicazione su stampa con quella via internet è una modalità più afflittiva e non può essere applicata retroattivamente.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 10-quater

    Norme penali sostanziali relative ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato; citate nella motivazione della sentenza impugnata come riferimento ai capi di imputazione.

Massime di principio

  • Una modifica normativa che renda una pena o una sua modalità più gravosa non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore (principio di non retroattività delle norme più sfavorevoli).
  • Il ricorso volto ad ottenere l'applicazione di una disposizione più grave non manifesta un interesse attuale e può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Per poter impugnare utilmente una condanna in relazione a modifiche normative bisogna dimostrare che la nuova disciplina sia più favorevole al ricorrente o che sopravvenga una norma estintiva o mitigatrice applicabile al fatto.
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre versamenti alla Cassa delle Ammende anche in caso di inammissibilità del ricorso; la quantificazione può essere determinata in via equitativa se non sussiste colpa grave del ricorrente.
  • La giurisprudenza passata che interpreta la natura e l'operatività delle sanzioni accessorie è rilevante per stabilire se una modifica normativa sia di segno più o meno gravoso e quindi se possa trovare applicazione retroattiva.

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