Sentenza n. 5662/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 296/2025 del 10.02.2025 Del Tribunale di Torre Annunziata,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 296/2025, relativa al beneficio della carta elettronica del docente e alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 296/2025, passata in giudicato il 13 novembre 2025, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio di € 500 per l'anno scolastico 2022-2023 e condannato il Ministero al pagamento di € 900, oltre accessori, per spese processuali. Deducevano il mancato adempimento, nonostante la notifica del titolo l'11 febbraio 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Chiedevano l'ordine di dare esecuzione al giudicato, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza. Ha ritenuto rispettati i termini processuali e accertato che il titolo era stato notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; in assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Se, per il decorso del termine biennale previsto dal giudice ordinario, non fosse più possibile fruire del beneficio, il Ministero dovrà corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'inerzia imputabile all'amministrazione non può impedirne l'adempimento. È stato nominato sin da ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di persistente inottemperanza, di effettuare gli stanziamenti e le fasi necessarie al pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono legittimi impedimenti. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese del presente giudizio sono state liquidate in € 500, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Nel caso esaminato il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per l'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine richiamato dall'art. 87, commi 2, lettera d), e 3, c.p.a.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per procedere nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con ricorso notificato e depositato in data 17.02.2026 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto di Ferrentino Eugenia ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 1 anni scolastici, (anni 2022-2023) per un totale di € 500,00.
La sentenza da eseguire aveva riconosciuto alla docente il beneficio annuo di € 500 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'esecuzione integrale entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per fruire di un beneficio pecuniario è decorso a causa dell'inerzia imputabile all'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore in denaro, con interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento.
- L'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La condanna al pagamento di astreintes può essere negata quando, considerate le circostanze del caso concreto e il tempo trascorso dal passaggio in giudicato, la misura non sia ritenuta equa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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