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Ordinanza

Ordinanza n. 190/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) quanto al ricorso n. 563 del 2026: - del provvedimento della Questura di Firenze prot. n. 103/26, adottato il 15 gennaio 2026, notificato il 21.1.2026, che ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri; B) quanto al ricorso n. 576 del 2026: - del provvedimento della Questura di Firenze prot. n. 119/25, adottato il 28 ottobre 2025, notificato il 21.1.2026, che ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

Giustizia amministrativa202600576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi della Questura di Firenze al rilascio del titolo di viaggio per stranieri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, cittadini del Mali titolari di protezione sussidiaria riconosciuta in ragione della situazione di indiscriminata violenza e guerra civile nel Paese d'origine, hanno impugnato i provvedimenti con cui la Questura di Firenze ha respinto le domande di rilascio del titolo di viaggio per stranieri. L'amministrazione ha ritenuto non dimostrata l'impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità maliane, escludendo sia un automatismo tra protezione sussidiaria e rilascio del titolo di viaggio sia la dipendenza della protezione da specifici comportamenti delle autorità del Paese d'origine. I ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità concreta di ottenere il passaporto e la documentazione necessaria: per uno di essi l'autorità consolare richiedeva un certificato di nascita non disponibile e soggetto a ulteriori formalità in Mali; per l'altro l'ambasciata subordinava il rilascio del passaporto alla carta d'identità maliana, a sua volta collegata alla disponibilità del certificato di nascita e dei documenti dei genitori deceduti. È stato inoltre dedotto che il ritorno in Mali, necessario per procurarsi i documenti, sarebbe loro impedito dalla mancanza di passaporto o titolo di viaggio e li esporrebbe a un elevato rischio per l'incolumità personale, proprio in ragione della situazione di conflitto posta a fondamento della protezione sussidiaria, oltre alle difficoltà amministrative derivanti dal contesto locale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per la sostanziale assimilabilità delle posizioni. In sede cautelare ha accolto entrambe le domande ai fini del riesame delle posizioni, da effettuarsi entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il fumus è stato ravvisato nel profilo secondo cui i ricorrenti sembrano impossibilitati a rientrare in Mali per ottenere i documenti necessari al rilascio del passaporto, considerata la situazione di guerra civile che ha determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria. Non è stato disposto direttamente il rilascio dei titoli di viaggio, ma un riesame amministrativo. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 15 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il giudice ha accolto la misura ai fini del riesame delle posizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro il diniego del titolo di viaggio per stranieri, il riconoscimento della protezione sussidiaria non determina automaticamente il diritto al rilascio del titolo, ma la situazione posta a fondamento della protezione può assumere rilievo decisivo nella valutazione dell'impossibilità concreta di ottenere il passaporto dalle autorità del Paese d'origine.
  • Quando il rilascio del passaporto da parte delle autorità consolari è subordinato alla produzione di documenti non disponibili e ottenibili soltanto mediante il rientro nel Paese d'origine, il giudice può ravvisare il fumus boni iuris della censura relativa all'impossibilità di procurarsi il passaporto, soprattutto se il rientro espone il titolare di protezione sussidiaria al rischio connesso alla situazione di conflitto che ha giustificato la protezione.
  • In presenza di un diniego del titolo di viaggio fondato sull'asserita possibilità di richiedere il passaporto nazionale, l'amministrazione deve riesaminare la posizione considerando in concreto gli ostacoli documentali e il rischio derivante dal rientro nel Paese d'origine; in sede cautelare, tale riesame può essere imposto entro un termine determinato senza sostituire immediatamente la valutazione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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