Sentenza n. 238/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 7431 Del 24.12.2024 della Regione Molise Giunta Regionale- Area Prima Servizio Programmazione Politiche Energetiche, pubblicata nel B.U.R.M. del 15 febbraio 2025, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica ai Sensi Dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico a terra ad inseguimento monoassiale per la produzione di energia elettrica da fonte solare, sito nel comune di Campomarino (Cb) in località "Cocciolete", avente potenza nominale di circa 6,56 mw, integrato con impianto olivicolo con essenze autoctone - Proponente: Renantis Italia S.R.L.”, nella parte in cui determina di “autorizzare la Renantis Italia S.r.l. Corso Italia, 3, 20122 Milano (C.F./P.iva : 0105 00140966), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, alla costruzione e l'esercizio di un impianto agrovoltaico della potenza nominale in DC di 6,56 MW, da ubicare nel Comune di Campomarino (CB) in località “Cocciolete”, e delle relativ eopere di connessione alla RTN.”; - nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e comunque connesso, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico da 6,56 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la determinazione regionale n. 7431 del 24 dicembre 2024, pubblicata nel BURM il 15 febbraio 2025; il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell'opposizione della società controinteressata. È stata impugnata l'autorizzazione unica relativa a un impianto agrivoltaico sito nel Comune di Campomarino, con opere di connessione alla rete elettrica. Il primo motivo deduceva la violazione del principio di precauzione e dell'art. 3-ter d.lgs. 152/2006, sostenendo che il progetto fosse stato illegittimamente sottratto alla VIA, nonostante la potenza dell'impianto, la localizzazione asseritamente sottoposta a vincoli e i pareri di alcune amministrazioni. Il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, delle Linee guida MITE 2022 e della DGR Molise n. 158/2023, per carenza di documentazione agronomica, mancata dimostrazione della continuità dell'attività agricola, assenza di un soggetto agricolo qualificato e di un contratto di gestione pluriennale, insufficiente analisi della produzione agricola ante e post intervento, generico riferimento alle tecnologie agronomiche e mancata considerazione della componente agricola nel piano economico-finanziario. Il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, per assenza di autorizzazione paesaggistica e mancata considerazione del parere negativo della Soprintendenza. Il quarto motivo deduceva la violazione del principio di precauzione, della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico e dell'art. 32 Cost., lamentando l'assenza di una specifica valutazione dell'impatto elettromagnetico della cabina di trasformazione, collocata secondo i ricorrenti a breve distanza da alcune abitazioni. I ricorrenti chiedevano inoltre acquisizioni documentali, accertamenti tecnici e, eventualmente, una CTU. La società controinteressata e la Regione avevano eccepito, tra l'altro, la mancata impugnazione della precedente determinazione n. 4406 del 7 settembre 2023, con cui era stata esclusa la sottoposizione del progetto a VIA.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto la domanda istruttoria, non ravvisando ulteriori esigenze di acquisizione o accertamento. Ha quindi respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi e senza esaminare le eccezioni preliminari di rito, in quanto assorbite dalla decisione di merito. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato che l'esclusione dalla VIA era stata disposta con la determinazione regionale n. 4406 del 7 settembre 2023, pubblicata e non impugnata nel termine decadenziale; tale atto aveva quindi consolidato i propri effetti e forniva la base al successivo provvedimento autorizzatorio. Il generico richiamo al principio di precauzione non è stato ritenuto idoneo a dimostrare l'illegittimità dell'autorizzazione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha valorizzato l'elaborato specificamente predisposto per verificare il rispetto delle Linee guida MITE sugli impianti agrivoltaici, nonché gli ulteriori documenti tecnici e la previsione di relazioni annuali asseverate da un agronomo sui piani di coltivazione. L'amministrazione aveva esercitato la propria discrezionalità tecnica e non erano emersi profili di abnormità o irragionevolezza. Il progetto prevedeva, inoltre, la coesistenza tra pannelli e coltivazione di olivi, pascolo e apicoltura, con consumo effettivo di suolo inferiore alla superficie complessiva interessata. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto superato il precedente parere negativo della Soprintendenza, sia perché riferito al distinto procedimento di screening VIA, sia perché, nel procedimento autorizzatorio, erano state apportate modifiche al layout, con riduzione dei pannelli, eliminazione degli stessi dalle aree di maggiore pregio paesaggistico e incremento delle opere di mitigazione. Il ricorso non aveva contestato l'idoneità di tali modifiche a superare le criticità rilevate. L'autorizzazione paesaggistica è stata inoltre ritenuta acquisita ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, in conseguenza della mancata espressione del parere del competente servizio regionale. Quanto al quarto motivo, il Collegio ha rilevato che il progetto conteneva specifiche relazioni tecniche sull'impatto elettromagnetico e sulle opere elettriche di connessione. Le simulazioni avevano stimato un campo magnetico massimo di 1,27 µT, inferiore al valore di attenzione di 10 µT, con una distanza di prima approssimazione pari a 0,70 metri per la cabina; le opere e le distanze dagli edifici risultavano quindi conformi alla disciplina vigente. Le censure dei ricorrenti sono state ritenute generiche e inconferenti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Le opere da realizzare, ai sensi della presente autorizzazione, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
L'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili deve rispettare la disciplina ambientale, paesaggistica, agricola e urbanistica; nel caso concreto il giudice ha ritenuto rispettati tali requisiti.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
Principio di precauzione.
Il richiamo generico al principio di precauzione non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità di un'autorizzazione ambientale o energetica.
art. 6 d.lgs. 152/2006
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di VIA, ma il giudice ha ritenuto decisiva la precedente determinazione regionale di esclusione dalla VIA, non impugnata tempestivamente.
art. 19 d.lgs. 152/2006
La verifica di assoggettabilità a VIA costituisce il procedimento nel cui ambito era stata adottata la determinazione regionale n. 4406 del 7 settembre 2023.
Allegato IV, Parte II, punto 2, lett. b), d.lgs. 152/2006
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore e acqua calda mediante l'utilizzazione di fonti rinnovabili.
La disposizione è stata richiamata dalle parti in relazione all'applicabilità dello screening VIA, senza costituire il fondamento autonomo dell'accoglimento o del rigetto.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La censura fondata sull'assenza di autorizzazione paesaggistica è stata respinta perché l'autorizzazione è stata ritenuta acquisita nel procedimento e perché le modifiche progettuali avevano superato le criticità paesaggistiche precedentemente rilevate.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto acquisita l'autorizzazione paesaggistica in conseguenza della mancata espressione del parere del competente servizio regionale.
art. 14-quinquies l. 241/1990
La mancata attivazione della procedura relativa ai dissensi qualificati è stata valorizzata come elemento ulteriore indicativo del superamento delle criticità espresse dalla Soprintendenza.
art. 41, comma 4, d.lgs. 36/2023
È stato richiamato quale fondamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico, disposta nell'autorizzazione.
Allegato I.8 d.lgs. 36/2023
È stato richiamato per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
l. 36/2001
È stata invocata dai ricorrenti in relazione alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; il giudice ha ritenuto che il progetto contenesse adeguate relazioni tecniche e rispettasse i limiti applicabili.
art. 32 Cost.
È stato richiamato dai ricorrenti a tutela della salute, ma la censura è stata respinta sulla base delle verifiche tecniche sull'impatto elettromagnetico.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
Il valore massimo simulato di 1,27 µT è stato ritenuto ampiamente inferiore al valore di attenzione di 10 µT; la distanza di prima approssimazione della cabina è stata indicata in 0,70 metri.
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell'opposizione della controinteressata.
art. 48 c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio davanti al TAR.
Massime di principio
- Quando la non assoggettabilità a VIA sia stata formalmente dichiarata con un autonomo provvedimento pubblicato e non tempestivamente impugnato, tale provvedimento consolida i propri effetti e non può essere rimesso in discussione mediante censure generiche rivolte soltanto contro la successiva autorizzazione unica.
- Il principio di precauzione, se invocato in termini meramente astratti e senza indicazione di specifici dati tecnici, carenze istruttorie o rischi concretamente trascurati dall'amministrazione, non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità di un provvedimento autorizzatorio.
- Nella valutazione della compatibilità di un impianto agrivoltaico, l'amministrazione può fondarsi su relazioni tecniche, piani colturali, raffronti della produzione agricola ante e post intervento e obblighi di monitoraggio periodico; tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice solo in presenza di profili di abnormità, irragionevolezza o manifesta erroneità.
- Il parere negativo espresso dalla Soprintendenza in una fase o in un procedimento precedente non impedisce il rilascio dell'autorizzazione quando il progetto sia successivamente modificato per recepire i rilievi paesaggistici e il ricorrente non contesti specificamente l'idoneità delle modifiche a superare le criticità originarie.
- La censura di omessa valutazione dell'impatto elettromagnetico è infondata quando il progetto contenga specifiche relazioni tecniche, simulazioni dei campi, calcolo delle distanze di prima approssimazione e verifica del rispetto dei limiti normativi applicabili.
- La domanda istruttoria deve essere respinta quando la documentazione già acquisita consenta al giudice di decidere la controversia e le richieste di accertamento o CTU siano dirette a sollecitare una nuova valutazione tecnica senza evidenziare lacune istruttorie concrete.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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