Circolare numero 27 del 14-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’accesso e il finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale previsti dal Fondo di solidarietà istituito per il personale addetto alla riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici. Indica le aziende destinatarie, le condizioni per presentare domanda, la documentazione e le modalità di istruttoria da parte delle Sedi INPS, nonché la procedura di erogazione tramite conguaglio contributivo. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti per la rilevazione degli oneri.
Fondo di solidarietà D.M. 375/2003: interventi formativi, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà D.M. 375/2003: interventi formativi, istruzioni contabili e piano dei conti
La circolare detta le istruzioni operative per il finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale previsti dal Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici. Vengono disciplinati presupposti, presentazione delle domande, istruttoria, modalità di erogazione tramite conguaglio e scritture contabili.
Quadro normativo e finalità del Fondo
Il Fondo è stato istituito dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004, con la finalità di sostenere il reddito e l’occupazione e di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità dei lavoratori del settore. Tra le prestazioni previste rientra il finanziamento dei "programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale" di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1.
Per il finanziamento delle prestazioni del Fondo è dovuto un contributo ordinario dello 0,50% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartito in:
- 0,375% a carico del datore di lavoro;
- 0,125% a carico dei lavoratori.
La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, l’obbligo di versamento del contributo ordinario è sospeso per un periodo non inferiore a sei anni in relazione al finanziamento previsto dall’art. 81 della legge 21 novembre 2000, consistente in assegnazioni annuali fino a un massimo di 97.868.582,38 euro, provenienti dall’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.
Aziende destinatarie e assegnazioni
A seguito degli accertamenti effettuati dagli uffici, risultano destinatarie del Fondo 44 aziende, elencate nell’allegato 2.
Il Comitato amministratore ha adottato la deliberazione n. 2 del 23 aprile 2004, con la quale ha stabilito per l’anno 2004 l’importo dell’assegnazione previsto dall’art. 6, comma 4. Successivamente, con deliberazione n. 3 dell’11 ottobre 2004, ha assegnato alle 44 aziende le somme disponibili sia per il 2004 sia per un periodo complessivo non inferiore a sei anni a decorrere dal 2004.
La circolare richiama anche l’art. 6, comma 7, secondo cui la ripartizione delle somme aziendali tra le varie prestazioni avviene di norma entro le seguenti percentuali:
- dal 10% al 20% per i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- dal 5% al 15% per specifici trattamenti a favore dei lavoratori con riduzione dell’orario o sospensione dell’attività;
- dal 65% all’85% per assegni straordinari di sostegno al reddito e contribuzione correlata.
Per il solo anno 2004, tuttavia, il Comitato ha stabilito che ciascuna azienda può ripartire l’assegnazione anche in percentuali diverse da quelle ordinarie, purché nel rispetto dell’importo complessivamente assegnato e previo esame del Comitato.
Condizioni di accesso alle prestazioni formative
L’accesso ai programmi formativi è subordinato, ai sensi dell’art. 7, a due condizioni essenziali:
- espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- conclusione delle procedure con accordo aziendale.
La circolare sottolinea che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7, le aziende possono ricorrere agli interventi formativi anche in presenza di riduzione dei livelli occupazionali.
Ai sensi dell’art. 10, la concessione delle prestazioni deve avvenire secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio di proporzionalità delle erogazioni. Le domande sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione e tenendo conto delle disponibilità del Fondo. Per ciascun lavoratore, gli interventi non possono superare i dodici mesi.
Presentazione della domanda e documentazione richiesta
Le domande devono essere indirizzate alle sedi INPS presso le quali le aziende assolvono gli obblighi contributivi. La trasmissione può avvenire:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede la data del timbro postale di spedizione;
- mediante consegna a mano alla sede competente.
La domanda deve contenere, oltre ai dati dell’azienda (denominazione, codice fiscale e matricola INPS), i dati relativi ai lavoratori per i quali si richiede l’intervento:
- dati anagrafici;
- data di assunzione;
- qualifica;
- retribuzione oraria lorda;
- numero delle ore di formazione.
La circolare precisa che la domanda deve essere compilata sui fac-simile allegati (allegati 3, 4 e 5) e accompagnata dal verbale di accordo con le organizzazioni sindacali e dall’elenco dei dipendenti interessati.
Periodicità di esame delle istanze
Il Comitato amministratore esamina le domande su base trimestrale, cioè in archi temporali di tre mesi. Il trimestre di riferimento coincide con:
- 1 gennaio - 31 marzo;
- 1 aprile - 30 giugno;
- 1 luglio - 30 settembre;
- 1 ottobre - 31 dicembre.
Per il 2004, in deroga alla suddivisione trimestrale ordinaria, le domande sono state esaminate senza tener conto di tali ripartizioni, fermo restando l’ordine cronologico di presentazione.
Determinazione della misura dell’intervento
La misura del contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione dei programmi formativi è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, al netto dell’eventuale concorso di fondi nazionali o comunitari, come previsto dall’art. 11, comma 1.
Per la retribuzione oraria lorda, l’art. 11, comma 7, richiama le disposizioni contrattuali nazionali vigenti e il criterio dell’ultima mensilità percepita dall’interessato, secondo il quale la retribuzione annua va ripartita in 360 giornate, ossia 1/360 per ogni giornata.
La circolare precisa inoltre che, ai fini dell’art. 10, le disponibilità fissate per ciascuna azienda in ciascun trimestre devono essere considerate al netto delle spese di gestione e amministrazione del Fondo.
Adempimenti delle Sedi INPS
Alla ricezione delle domande, le Sedi INPS devono istruire le pratiche verificando in particolare:
- che l’azienda sia effettivamente destinataria del D.M. 375/2003;
- l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 7;
- il rispetto o il superamento della percentuale prevista dall’art. 6, comma 7.
Le domande istruite, corredate degli eventuali dati in possesso della Sede circa il ricorso della medesima azienda ad altre prestazioni del Fondo (assegno straordinario e indennità per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa), devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla presentazione alla Direzione Generale – Progetto interventi in favore dell’occupazione, al numero fax 06/59053814, che provvede poi all’inoltro al Comitato.
Le Sedi devono anche:
- comunicare l’esito della domanda alle aziende interessate;
- monitorare la congruità degli importi portati a conguaglio dalle aziende.
Le posizioni contributive delle aziende ammesse agli interventi devono essere contraddistinte dal CA "0T", che dal 1° novembre 2004 assume il significato di "azienda destinataria interventi formativi del Fondo di solidarietà D.M. 375/2003"; il codice è attribuito solo per la durata degli interventi.
Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento dei programmi formativi avviene mediante il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle aziende per i propri dipendenti, secondo quanto stabilito dal Comitato amministratore con deliberazione n. 4 del 18 novembre 2004.
Per effettuare il conguaglio, le aziende autorizzate devono indicare l’importo della prestazione spettante, nella misura determinata dal Comitato, in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura "formaz. art. 5, c.1, p.1, DM.375/2003" e dal codice "L102".
Il conguaglio può essere eseguito con la prima denuncia contributiva utile successiva all’autorizzazione.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile degli oneri esposti nei modelli DM10/2 con codice "L102", nell’ambito della nuova gestione richiamata dalla circolare n. 156 del 9 dicembre 2004, sono istituiti i seguenti conti:
- GER 30/110: oneri per il finanziamento dei programmi formativi conguagliati dalle aziende, di competenza degli anni precedenti;
- GER 30/170: oneri per il finanziamento dei programmi formativi conguagliati dalle aziende, di competenza dell’anno in corso.
L’allegato 7 riporta le denominazioni complete e abbreviate dei conti e le relative variazioni al piano dei conti.
Modulistica e allegati
La circolare richiama la modulistica già trasmessa con il messaggio n. 038183 del 24 novembre 2004 e allega i modelli necessari alla presentazione della domanda e alla gestione istruttoria. In particolare, gli allegati comprendono:
- modulo di domanda di finanziamento;
- elenco delle 44 aziende destinatarie;
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- elenco dipendenti da inserire nella domanda;
- deliberazione n. 4 del Comitato amministratore;
- variazioni al piano dei conti.
Punti principali
Finalità del Fondo e base normativa
Il Fondo di solidarietà istituito dal D.M. 24 novembre 2003, n. 375, ha la funzione di sostenere il reddito e l’occupazione e di favorire la riconversione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore riscossione tributi. Per i programmi formativi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, il Fondo interviene a finanziamento delle ore di formazione. Il contributo ordinario dovuto al Fondo è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato, di cui 0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico dei lavoratori, ma il relativo versamento è sospeso per almeno sei anni in relazione al finanziamento previsto dall’art. 81 della legge 21 novembre 2000.
Aziende destinatarie e deliberazioni del Comitato
A seguito degli accertamenti svolti risultano destinatarie del Fondo 44 aziende, elencate nell’allegato 2. Il Comitato amministratore ha deliberato l’assegnazione delle somme per l’anno 2004 e per un periodo complessivo non inferiore a sei anni, e ha inoltre stabilito che per il 2004 ciascuna azienda può ripartire l’assegnazione tra le varie prestazioni anche in percentuali diverse da quelle ordinarie, purché nel limite dell’importo complessivamente assegnato e previo esame del Comitato.
Condizioni di accesso ai programmi formativi
L’accesso alle prestazioni è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale e alla conclusione di tali procedure con accordo aziendale. La circolare precisa che le aziende possono ricorrere agli interventi formativi anche in presenza di riduzione dei livelli occupazionali. Le domande sono esaminate dal Comitato amministratore su base trimestrale, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle disponibilità del Fondo; per ciascun lavoratore non possono essere richiesti interventi superiori a dodici mesi.
Domanda, contenuti e documentazione
Le domande devono essere indirizzate alla sede INPS competente presso cui l’azienda assolve gli obblighi contributivi e possono essere inviate con raccomandata A/R oppure consegnate a mano. Devono contenere i dati dell’azienda e, per ciascun lavoratore interessato, dati anagrafici, data di assunzione, qualifica, retribuzione oraria lorda e numero di ore di formazione. La domanda va redatta sui fac-simile allegati (allegati 3, 4 e 5) e deve essere corredata dal verbale di accordo con le OO.SS. e dall’elenco dei dipendenti.
Criterio di calcolo e misura del finanziamento
La misura dell’intervento è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotta dell’eventuale concorso di fondi nazionali o comunitari. Per la retribuzione oraria lorda si applicano le disposizioni contrattuali nazionali vigenti e, in particolare, il criterio dell’ultima mensilità percepita, pari a 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Le disponibilità per ciascuna azienda sono considerate al netto delle spese di gestione e amministrazione del Fondo.
Adempimenti delle Sedi INPS e codice autorizzativo
Le Sedi devono verificare che l’azienda sia destinataria del D.M. 375/2003, che sussistano le condizioni dell’art. 7 e che sia rispettata o superata la percentuale prevista dall’art. 6, comma 7. Le domande istruite devono essere trasmesse entro 10 giorni alla Direzione Generale – Progetto interventi in favore dell’occupazione, che le inoltra al Comitato. Le Sedi comunicano l’esito alle aziende e monitorano la congruità degli importi conguagliati. Le posizioni contributive delle aziende ammesse devono essere contraddistinte dal CA "0T", con il nuovo significato di azienda destinataria di interventi formativi del Fondo D.M. 375/2003, limitatamente alla durata degli interventi.
Erogazione tramite conguaglio contributivo
Le aziende autorizzate accedono al finanziamento mediante conguaglio dei contributi dovuti per i propri dipendenti. In denuncia DM10/2, quadro D, devono indicare l’importo della prestazione spettante in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura "formaz. art. 5, c.1, p.1, DM.375/2003" e dal codice "L102". Il conguaglio può essere effettuato con la prima denuncia contributiva utile successiva all’autorizzazione.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile degli oneri con codice "L102" sono istituiti nella nuova gestione i conti GER 30/110, per gli oneri di competenza degli anni precedenti, e GER 30/170, per gli oneri di competenza dell’anno in corso. L’allegato 7 riporta le variazioni al piano dei conti e le rispettive denominazioni abbreviate e complete.
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