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Circolare

Circolare numero 28 del 14-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'art. 1-bis della legge n. 291/2004, in vigore dal 1° gennaio 2005, che estende al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società derivate i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità. Vengono precisati i soggetti destinatari, l'obbligo contributivo (CIGS, mobilità e contributo addizionale in caso di utilizzo della CIGS), l'esclusione dalla CIGO e le istruzioni operative per la classificazione aziendale e per la regolarizzazione dei versamenti pregressi.

Estensione CIGS e mobilità al personale dei vettori aerei e società derivate

Legge 3 dicembre 2004 n. 291, art. 1-bis: estensione di CIGS e mobilità al settore del trasporto aereo

La circolare chiarisce l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 291/2004, che dal 1° gennaio 2005 estende i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità al personale dei vettori aerei e delle società da essi derivate. Vengono inoltre definite le conseguenze contributive e le modalità operative di classificazione e regolarizzazione.

Ambito di applicazione

La norma è riferita alle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, ossia ai vettori aerei, con personale navigante iscritto al fondo volo e personale addetto alla gestione delle attività di terra connesse al traffico aereo. L'estensione riguarda anche le società costituite a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione delle imprese di navigazione aerea, in particolare quelle impegnate in attività ausiliarie come la movimentazione di bagagli e merci.

Trattamenti riconosciuti e presupposti

Dal 1° gennaio 2005, in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione dell'attività, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di CIGS per 24 mesi al personale interessato. Dalla stessa data, ai medesimi lavoratori è esteso anche il trattamento di mobilità previsto dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Obblighi contributivi delle imprese interessate

Le imprese rientranti nel campo di applicazione della norma sono tenute, dal 1° gennaio 2005, al versamento della contribuzione prevista dalla disciplina vigente in materia di CIGS e mobilità, pari rispettivamente allo 0,90% e allo 0,30%, a prescindere dal superamento della soglia dei 15 dipendenti. In caso di accesso alla CIGS, è dovuto anche il contributo addizionale sulle integrazioni effettivamente corrisposte, nella misura del 4,50% per le imprese con più di 50 dipendenti e del 3,00% per quelle fino a 50 dipendenti, da versare con il conguaglio. Se le imprese attivano procedure di mobilità, devono versare anche la tassa di ingresso di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991.

Esclusione dalla CIGO

Le imprese destinatarie della disposizione, insieme a tutte le altre imprese la cui attività sia svolta in rapporto di ausiliarietà nei confronti delle imprese di navigazione aerea, restano escluse dall'obbligo di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869.

Classificazione aziendale

Per l'individuazione delle aziende interessate, la circolare prescrive l'attribuzione tempestiva, dal 1° gennaio 2005, del codice di autorizzazione "2X", con il significato di azienda destinataria della normativa di cui all'art. 1-bis della legge n. 291/2004 e tenuta al versamento della contribuzione CIGS e mobilità. Il codice va assegnato alle posizioni dei vettori aerei classificati con c.s.c. 1.15.04 - Istat 62.10 o 62.20 e, se ricorrono le condizioni richiamate, anche alle posizioni con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06 - Istat 63.11.1 e 63.23.0 collegate o derivate da un vettore aereo. Per tali ultime posizioni continua a figurare il codice "1D", che con la presenza del codice "2X" indica soltanto l'esclusione dalla contribuzione per la CIGO.

Adempimenti e regolarizzazione dei versamenti

Le aziende tenute all'obbligo devono esporre le nuove contribuzioni, con decorrenza 1° gennaio 2005, in corrispondenza dei codici qualifica. Qualora non abbiano effettuato i versamenti da gennaio 2005, possono regolarizzare la contribuzione entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, in conformità alla delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, senza applicazione di somme aggiuntive e interessi. Per la regolarizzazione devono essere utilizzati i codici "M210" per la CIGS e "M211" per la mobilità nei quadri "BC" e "B-C" del modello DM10/2, lasciando vuoti i campi relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, oltre alla legge n. 291/2004, l'art. 7 della legge n. 223/1991 per la mobilità, l'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 869/1947 per la CIGO, l'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 per la tassa di ingresso e, per la regolarizzazione senza oneri accessori, l'art. 116, comma 13, della legge n. 388/2000.

Punti principali

Estensione degli ammortizzatori sociali

Dal 1° gennaio 2005 il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da essi derivate a seguito di riorganizzazioni o trasformazioni societarie può accedere alla CIGS per 24 mesi, in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione, riduzione o trasformazione di attività, sulla base di specifici accordi in sede governativa. Dalla stessa data tali lavoratori possono essere ammessi anche al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.

Soggetti destinatari e ambito applicativo

La disciplina si applica alle imprese che svolgono attività di navigazione aerea e che occupano personale navigante iscritto al fondo volo e personale impiegato nelle attività di terra connesse al traffico aereo. Sono incluse anche le società costituite a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazione, in particolare quelle che svolgono attività ausiliarie come la movimentazione di bagagli e merci.

Obblighi contributivi

Le imprese interessate, dal 1° gennaio 2005, sono tenute al versamento della contribuzione per CIGS (0,90%) e mobilità (0,30%) indipendentemente dal superamento del limite dimensionale dei 15 dipendenti. In caso di ammissione alla CIGS, è dovuto anche il contributo addizionale del 4,50% per le imprese con più di 50 dipendenti o del 3,00% per quelle fino a 50 dipendenti, da versare contestualmente al conguaglio delle integrazioni salariali. Se viene attivata una procedura di mobilità, è inoltre dovuta la tassa di ingresso prevista dall'art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991.

Esclusione dalla CIGO

Le imprese destinatarie della norma e quelle la cui attività si svolga in rapporto di ausiliarietà nei confronti delle imprese di navigazione aerea restano escluse dall'obbligo di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria previsto dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869.

Classificazione aziendale e codici di autorizzazione

Le aziende rientranti nell'ambito della legge n. 291/2004 devono essere contraddistinte, dal 1° gennaio 2005, con il codice di autorizzazione "2X", che identifica l'azienda tenuta al versamento della contribuzione CIGS e mobilità. Il codice va attribuito alle posizioni aziendali dei vettori aerei classificati con c.s.c. 1.15.04 - Istat 62.10 o 62.20 e, quando ricorrano le condizioni richiamate dalla circolare, anche alle posizioni con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06 - Istat 63.11.1 e 63.23.0 collegate o derivate da un vettore aereo. Per queste ultime continua a permanere il codice "1D", che con la presenza del codice "2X" assume il significato di esclusione dalla sola contribuzione per la CIGO.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

Le aziende soggette all'obbligo devono esporre, con effetto dal 1° gennaio 2005, le contribuzioni dovute in corrispondenza dei codici qualifica. Se non hanno versato CIGS e mobilità a partire da gennaio 2005, possono regolarizzare la posizione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, senza somme aggiuntive né interessi. Per la regolarizzazione della contribuzione pregressa devono utilizzare il modello DM10/2: codice "M210" per la CIGS e codice "M211" per la mobilità, senza indicare numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.

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