Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 26 del 14-2-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 2005 gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, di alcune prestazioni di disoccupazione e dell’assegno per attività socialmente utili. Riporta i massimali lordi e netti, la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più elevato, le specificità per il settore edile e lapideo, nonché gli importi applicabili ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e alle prestazioni di lavori di pubblica utilità.

Importi massimi 2005 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

Importi massimi 2005 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU

La circolare aggiorna, per l’anno 2005, gli importi massimi di varie prestazioni di sostegno al reddito e precisa le misure applicabili a regime generale e a specifiche fattispecie del settore edilizio. Vengono inoltre richiamati i criteri di rivalutazione annuale e le riduzioni eventualmente applicabili.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, la circolare ricorda che i massimali mensili e la retribuzione mensile di riferimento sono rivalutati dal 1° gennaio di ogni anno in base all’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In applicazione della variazione accertata per il 2004, per il 2005 i massimali risultano fissati, al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nelle seguenti misure:

  • 819,62 euro / 774,21 euro;
  • 985,10 euro / 930,53 euro.

Per le imprese del settore edile e lapideo, per intemperie stagionali, i massimali devono essere incrementati di un ulteriore 20% e risultano pari a:

  • 983,54 euro / 929,05 euro;
  • 1.182,12 euro / 1.116,63 euro.

La soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata, dal 1° gennaio 2005, in 1.773,19 euro.

Indennità di mobilità

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi, con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, coincidono con quelli previsti per l’integrazione salariale:

  • 819,62 euro / 774,21 euro;
  • 985,10 euro / 930,53 euro.

Anche per questa prestazione il massimale più elevato si applica quando la retribuzione mensile è pari o superiore a 1.773,19 euro.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

La circolare precisa che i massimali dell’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

Resta invece invariato per il 2005 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427:

  • 579,49 euro lordi;
  • 547,39 euro al netto della riduzione del 5,54%.

Indennità ordinaria di disoccupazione

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono:

  • 819,62 euro;
  • 985,10 euro.

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2004, continuano ad applicarsi gli importi già fissati per tale anno e richiamati dalla circolare n. 24 del 6 febbraio 2004:

  • 806,78 euro;
  • 969,66 euro.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, rivalutato annualmente dal 1° gennaio nella misura dell’80% della variazione annua dell’indice ISTAT ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, è fissato dal 1° gennaio 2005 in 489,33 euro.

Per tale prestazione non si applica la riduzione del 5,54% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, la circolare specifica che non opera né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; l’assegno resta pertanto fermo a 413,16 euro mensili.

Punti principali

Integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale ex legge n. 427/1980, come modificata dalla legge n. 451/1994, gli importi massimi mensili per il 2005 sono adeguati sulla base della variazione ISTAT 2004, con incremento pari all’80% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali è previsto un ulteriore aumento del 20%. I massimali, al lordo e al netto della riduzione del 5,54% ex art. 26 legge n. 41/1986, sono: 819,62 euro / 774,21 euro e 985,10 euro / 930,53 euro; per il settore edile: 983,54 euro / 929,05 euro e 1.182,12 euro / 1.116,63 euro. La soglia di retribuzione mensile per accedere al massimale più elevato è fissata a 1.773,19 euro dal 1° gennaio 2005.

Indennità di mobilità

Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, i massimali mensili della misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi sono fissati nelle stesse misure previste per l’integrazione salariale: 819,62 euro / 774,21 euro e 985,10 euro / 930,53 euro, al lordo e al netto della riduzione del 5,54%. Anche per questa prestazione la soglia retributiva per il massimale più alto è 1.773,19 euro.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

I massimali indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Resta invece invariato per il 2005 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975: 579,49 euro, pari a 547,39 euro al netto della riduzione del 5,54%.

Disoccupazione ordinaria

Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986 e i massimali mensili sono pari a 819,62 euro e 985,10 euro. Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2004, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per tale anno, richiamati nella circolare n. 24 del 6 febbraio 2004: 806,78 euro e 969,66 euro.

Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità

L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione annua ISTAT ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997, è fissato dal 1° gennaio 2005 in 489,33 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,54% ex art. 26 legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non opera né tale rivalutazione né l’aumento di cui all’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi pari a 413,16 euro mensili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.