Circolare numero 26 del 14-2-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per l’anno 2005 gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, di alcune prestazioni di disoccupazione e dell’assegno per attività socialmente utili. Riporta i massimali lordi e netti, la soglia retributiva per l’applicazione del massimale più elevato, le specificità per il settore edile e lapideo, nonché gli importi applicabili ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e alle prestazioni di lavori di pubblica utilità.
Importi massimi 2005 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU
Importi massimi 2005 per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e assegno ASU
La circolare aggiorna, per l’anno 2005, gli importi massimi di varie prestazioni di sostegno al reddito e precisa le misure applicabili a regime generale e a specifiche fattispecie del settore edilizio. Vengono inoltre richiamati i criteri di rivalutazione annuale e le riduzioni eventualmente applicabili.
Trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, la circolare ricorda che i massimali mensili e la retribuzione mensile di riferimento sono rivalutati dal 1° gennaio di ogni anno in base all’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In applicazione della variazione accertata per il 2004, per il 2005 i massimali risultano fissati, al lordo e al netto della riduzione del 5,54% prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nelle seguenti misure:
- 819,62 euro / 774,21 euro;
- 985,10 euro / 930,53 euro.
Per le imprese del settore edile e lapideo, per intemperie stagionali, i massimali devono essere incrementati di un ulteriore 20% e risultano pari a:
- 983,54 euro / 929,05 euro;
- 1.182,12 euro / 1.116,63 euro.
La soglia di retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è fissata, dal 1° gennaio 2005, in 1.773,19 euro.
Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi, con riferimento ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, coincidono con quelli previsti per l’integrazione salariale:
- 819,62 euro / 774,21 euro;
- 985,10 euro / 930,53 euro.
Anche per questa prestazione il massimale più elevato si applica quando la retribuzione mensile è pari o superiore a 1.773,19 euro.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
La circolare precisa che i massimali dell’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall’art. 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Resta invece invariato per il 2005 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427:
- 579,49 euro lordi;
- 547,39 euro al netto della riduzione del 5,54%.
Indennità ordinaria di disoccupazione
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, i massimali mensili sono:
- 819,62 euro;
- 985,10 euro.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2004, continuano ad applicarsi gli importi già fissati per tale anno e richiamati dalla circolare n. 24 del 6 febbraio 2004:
- 806,78 euro;
- 969,66 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, rivalutato annualmente dal 1° gennaio nella misura dell’80% della variazione annua dell’indice ISTAT ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, è fissato dal 1° gennaio 2005 in 489,33 euro.
Per tale prestazione non si applica la riduzione del 5,54% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. 7 agosto 1997, n. 280, la circolare specifica che non opera né la rivalutazione annuale né l’aumento previsto dall’art. 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; l’assegno resta pertanto fermo a 413,16 euro mensili.
Punti principali
Integrazione salariale
Per i trattamenti di integrazione salariale ex legge n. 427/1980, come modificata dalla legge n. 451/1994, gli importi massimi mensili per il 2005 sono adeguati sulla base della variazione ISTAT 2004, con incremento pari all’80% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo. Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali è previsto un ulteriore aumento del 20%. I massimali, al lordo e al netto della riduzione del 5,54% ex art. 26 legge n. 41/1986, sono: 819,62 euro / 774,21 euro e 985,10 euro / 930,53 euro; per il settore edile: 983,54 euro / 929,05 euro e 1.182,12 euro / 1.116,63 euro. La soglia di retribuzione mensile per accedere al massimale più elevato è fissata a 1.773,19 euro dal 1° gennaio 2005.
Indennità di mobilità
Per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2004, i massimali mensili della misura iniziale dell’indennità di mobilità per i primi dodici mesi sono fissati nelle stesse misure previste per l’integrazione salariale: 819,62 euro / 774,21 euro e 985,10 euro / 930,53 euro, al lordo e al netto della riduzione del 5,54%. Anche per questa prestazione la soglia retributiva per il massimale più alto è 1.773,19 euro.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
I massimali indicati per l’indennità di mobilità si applicano anche ai lavoratori aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 223/1991 e dall’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994. Resta invece invariato per il 2005 l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 427/1975: 579,49 euro, pari a 547,39 euro al netto della riduzione del 5,54%.
Disoccupazione ordinaria
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986 e i massimali mensili sono pari a 819,62 euro e 985,10 euro. Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e per quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel 2004, continuano ad applicarsi gli importi già stabiliti per tale anno, richiamati nella circolare n. 24 del 6 febbraio 2004: 806,78 euro e 969,66 euro.
Assegno per attività socialmente utili e lavori di pubblica utilità
L’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, rivalutato dal 1° gennaio di ogni anno nella misura dell’80% della variazione annua ISTAT ai sensi dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997, è fissato dal 1° gennaio 2005 in 489,33 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,54% ex art. 26 legge n. 41/1986. Per i lavori di pubblica utilità di cui al d.lgs. n. 280/1997 non opera né tale rivalutazione né l’aumento di cui all’art. 45, comma 9, della legge n. 144/1999; l’assegno resta quindi pari a 413,16 euro mensili.
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