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Ordinanza

Ordinanza n. 310/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 3000/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 394/2024), pubblicata in data 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.394,94.

Giustizia amministrativa202502891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non documentata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.394,94, oltre agli interessi dovuti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero è stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docente per l'importo di euro 1.394,94. Nel giudizio di ottemperanza, il Ministero ha dichiarato che la somma era stata liquidata con data di esigibilità 24 gennaio 2026, richiamando una schermata non integralmente visibile. La ricorrente non ha preso posizione su tale dichiarazione. Il Collegio ha rilevato che la memoria dell'Amministrazione non chiariva se il pagamento fosse stato effettivamente eseguito, in quale data e se fosse stato maggiorato degli interessi dovuti in forza della sentenza azionata.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dalle parti chiarimenti documentati sull'effettiva esecuzione dell'obbligo di pagamento, sulla data dell'eventuale pagamento e sulla corresponsione degli interessi. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare la documentazione giustificativa e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere liquidato la somma dovuta ma non documenta in modo chiaro l'effettivo pagamento, la relativa data e l'eventuale corresponsione degli accessori previsti dal titolo esecutivo, il giudice può disporre il deposito di chiarimenti e documentazione giustificativa prima di definire il giudizio.
  • L'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme non si esaurisce nella mera liquidazione contabile dell'importo: occorre verificare l'effettivo pagamento e la corresponsione degli interessi eventualmente dovuti in forza del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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