Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39283/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione; amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di due cartelle di pagamento e di iscrizioni a ruolo straordinarie collegate a debiti fiscali riferiti a più annualità. La Commissione tributaria regionale aveva: dichiarato cessata la materia del contendere per una parte della pretesa, annullato una cartella, rigettato l’impugnazione di un’altra e lasciato ferme alcune iscrizioni a ruolo. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la produzione della sola relata di notifica e dell’estratto di ruolo, nonché nel pretendere il deposito dell’originale o della copia integrale della cartella per dimostrare la notifica e la pretesa tributaria. La contribuente ha proposto ricorsi incidentali, contestando: la valutazione delle prove sulla prosecuzione dell’attività d’impresa; la motivazione dell’iscrizione a ruolo straordinaria; la ritenuta inammissibilità dell’appello rispetto alla notifica; l’asserita omessa pronuncia su eccezioni relative a forma e contenuto delle cartelle; e la riconducibilità del ruolo alla persona fisica.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalla contribuente nella qualità di rappresentante legale di una società cessata, perché la società era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese; rigetta i ricorsi incidentali proposti dalla stessa in proprio; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e il primo motivo del ricorso di Equitalia Sud S.p.A.; dichiara assorbiti gli altri motivi dell’agente della riscossione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese. Inoltre dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per i ricorsi incidentali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei ricorsi

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di nullità processuale e omessa pronuncia

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato con riferimento alla cartella di pagamento e alla sua notificazione

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    la Corte afferma che non è necessaria la produzione dell’originale o della copia integrale della cartella notificata ai fini della prova della pretesa veicolata dall’atto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorsi incidentali sul riparto dell’onere probatorio, ma le censure sono dichiarate inammissibili o infondate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla dedotta violazione nel giudizio di merito

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nei motivi incidentali sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nei motivi incidentali in tema di iscrizione a ruolo straordinaria

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato dai motivi incidentali sul dovere di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato dai motivi incidentali sulla motivazione degli atti tributari

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la statuizione implichi il rigetto dell’eccezione

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nei motivi incidentali in tema di prova documentale

  • art. 41 d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato nei motivi incidentali sulla notifica della cartella

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel sesto motivo incidentale, ma la censura è ritenuta inammissibile

  • art. 2272, n. 4, c.c.

    richiamato per affermare che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci determina lo scioglimento della società di persone

  • art. 2498 c.c.

    richiamato per escludere che la prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite integri una trasformazione in senso tecnico

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia tributaria, la prova della notifica della cartella non richiede necessariamente il deposito dell’originale o della copia integrale dell’atto, quando la notificazione risulti aliunde in modo idoneo; non può dunque essere affermato, in via generale, che la sola produzione dell’estratto di ruolo o della relata sia sempre insufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si censura la motivazione o la regolarità di una cartella di pagamento o del procedimento notificatorio, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Non vi è omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. quando la statuizione adottata dal giudice di merito sia logicamente incompatibile con la tesi o l’eccezione non espressamente esaminata, poiché in tal caso si configura una pronuncia implicita di rigetto.
  • Nelle società di persone, la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione del soggetto; il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante legale della società estinta è inammissibile per difetto di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
  • La prosecuzione dell’attività da parte del socio superstite non integra necessariamente una trasformazione societaria in senso tecnico, ma può configurare una successione tra soggetti distinti, con concentrazione della titolarità dei rapporti nella persona fisica che continua l’impresa.
  • La critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito non è ammissibile sotto la veste della violazione di legge, quando in realtà mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAssembleaPartecipazioni sociali
RamiTributiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.