Sentenza n. 4699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01009/2023, resa tra le parti, e/o dichiarazione di nullità dell'atto avente ad oggetto “accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione di opere edili abusive – Nosei Delfina e Storti Massimo”, emesso dal Comune di Carrara in data 9.05.2017, prot. n. 996/10, rif. Ab. N. 19/10, ord. 199/17, notificato ai ricorrenti in data 15.05.2017 e dell'ordinanza n. 153/11 emessa dal Comune di Carrara in data 7.03.2011, avente ad oggetto “abuso edilizio a carico dei sig.ri Nosei Delfina e Storti Massimo – Ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino.”, prot. n. 11834, prot. urb. 996/10, rif. Ab. N. 19/10
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1009/2023 e, in primo grado, ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e successivo accertamento di inottemperanza con acquisizione dell’area al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure contro l’ordinanza di demolizione e l’accertamento di inottemperanza. Ha sostenuto che il Comune, rettificando l’originaria ordinanza di demolizione mediante lo stesso atto di accertamento dell’inottemperanza, avesse esercitato nuovamente il potere sanzionatorio e adottato una nuova determinazione autonomamente impugnabile, riconducibile all’autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990. Ha inoltre dedotto l’invalidità della richiesta di annullamento della DIA presentata dal tecnico incaricato senza la sottoscrizione o il consenso dei proprietari; l’insufficiente individuazione e quantificazione dell’ampliamento abusivo; l’erroneità della demolizione in luogo della sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001; l’erroneità della qualificazione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale come atto integralmente vincolato, lamentando anche la mancata individuazione dell’area e il difetto di motivazione. La ricorrente ha rinunciato al motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento al comproprietario deceduto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello per il profilo assorbente relativo all’illegittima rettifica dell’ordine di demolizione presupposto e, conseguentemente, all’insussistenza dei presupposti per l’accertamento dell’inottemperanza e per l’acquisizione dell’area. Ha chiarito che, in via generale, l’acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001 consegue automaticamente all’inottemperanza all’ordine di demolizione e che la relativa motivazione può essere desunta per relationem dall’ordinanza sanzionatoria, purché l’area sia individuata e correttamente perimetrata. Nel caso concreto, tuttavia, l’ordine di demolizione era stato rettificato proprio dal medesimo atto che accertava l’inottemperanza, in modo incompatibile con la funzione e con i presupposti dell’accertamento. Gli atti di demolizione e di accertamento dell’inottemperanza devono infatti rimanere logicamente e temporalmente distinti. Per correggere gli errori dell’ordine presupposto, il Comune avrebbe dovuto riavviare l’iter sanzionatorio, non potendo rettificare contestualmente l’ordine mediante l’atto conseguente all’inottemperanza. In riforma della sentenza del TAR, è stato quindi accolto il ricorso di primo grado. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione
L’acquisizione gratuita costituisce effetto legale automatico dell’inottemperanza, ma presuppone un ordine di demolizione valido, non ambiguo e idoneo a individuare e perimetrare l’area interessata.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
sanzione pecuniaria in luogo della demolizione
La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma il Consiglio di Stato non ne ha esaminato il merito, avendo deciso la controversia sul profilo assorbente della rettifica illegittima dell’ordine presupposto.
art. 21-nonies l. 241/1990
La riconducibilità della rettifica dell’ordinanza all’autotutela è stata dedotta dall’appellante, ma non è stata oggetto di autonoma decisione, poiché il giudice ha accolto l’appello per l’illegittima contestuale rettifica dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione opera quale effetto legale automatico, ma richiede come presupposto un ordine di demolizione valido, determinato e idoneo a individuare e perimetrare correttamente l’area abusiva.
- La motivazione dell’atto di acquisizione può essere resa per relationem mediante il richiamo all’ordine di demolizione e agli atti sanzionatori precedenti, purché questi consentano di individuare con precisione l’area interessata; la perimetrazione può anche essere definita mediante un successivo frazionamento tecnico, se coerente con l’area già individuata e, ove necessario, di estensione inferiore.
- L’amministrazione non può rettificare l’ordine di demolizione contestualmente all’atto con cui accerta la sua inottemperanza: ordine sanzionatorio e accertamento dell’inottemperanza sono atti logicamente e temporalmente distinti.
- Quando l’amministrazione rileva errori nell’ordine di demolizione presupposto, deve riavviare l’iter sanzionatorio per correggerli; non può utilizzare l’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione come sede per modificare il contenuto dell’ordine rimasto ineseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →