Cassazione Civile, Ordinanza n. 32995/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta in relazione a un contratto di sponsorizzazione stipulato in nome proprio dalla società mandataria senza rappresentanza, ma per conto di una mandante, nell'ambito di rapporti infragruppo. La società aveva detratto l'IVA sia relativa al contratto di sponsorizzazione con una società sportiva, sia relativa alla propria quota parte dei costi pubblicitari del gruppo. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, una precedente cassazione aveva annullato la decisione perché fondata su abuso del diritto non contestato. In sede di rinvio la CTR ha comunque rigettato l'appello ritenendo che l'omessa fatturazione e il mancato riaddebito dei costi non avessero altra spiegazione che un vantaggio fiscale indebito e che la procedura di IVA di gruppo non consentisse di alterare il saldo IVA della singola società. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dei principi in tema di abuso del diritto in materia tributaria, sostenendo che la motivazione della CTR fosse giuridicamente errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ma ha anche precisato che il richiamo all'abuso del diritto era ultroneo e che la motivazione della sentenza impugnata andava corretta. La decisione di merito è stata confermata perché, in realtà, il problema non era di abuso del diritto, bensì di detrazione IVA non spettante: pacifico che solo una parte dei servizi pubblicitari fosse inerente all'attività della società, il nesso diretto e immediato tra servizio e operazioni imponibili si interrompeva per la parte riferita a terzi, con conseguente esclusione del diritto di detrazione; inoltre, la liquidazione IVA di gruppo è una mera modalità procedimentale che non incide sulla soggettività fiscale delle singole società né consente di derogare al principio di neutralità in presenza di una detrazione indebita. Spese compensate per il particolare andamento della lite e disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva IVA
art. 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva
Il diritto di detrazione spetta solo nella misura in cui i servizi acquistati siano impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta del soggetto passivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato in via generale nel riferimento all'onere della prova sui costi infragruppo e sulla loro inerenza, che incombe sulla società che ne affermi la deducibilità/detraibilità.
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto di detrazione è ammesso solo nei limiti in cui i servizi acquistati siano effettivamente impiegati per operazioni imponibili del soggetto passivo; se parte dei servizi è utilizzata per finalità di terzi, il nesso diretto e immediato si interrompe per la quota corrispondente e la detrazione non spetta per tale parte.
- La qualificazione della condotta come abuso del diritto è superflua quando la questione può essere risolta sulla base della corretta applicazione delle regole sulla detrazione IVA: il giudice deve privilegiare il fondamento normativo specifico della pretesa fiscale.
- L'IVA di gruppo è una mera modalità procedimentale di liquidazione e non altera la soggettività fiscale delle singole società aderenti; non può quindi giustificare l'esercizio di una detrazione non spettante o la sterilizzazione di saldi IVA non coerenti con l'effettiva inerenza dei costi.
- Nei costi infragruppo, grava sulla società che invochi la detraibilità o deducibilità l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del servizio e la concreta utilità ricevuta, quale presupposto dell'inerenza del costo.
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