Ordinanza n. 521/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto del Centro Ospedaliero Militare di Milano, Ufficio Comando, a firma del Direttore Brig. Gen. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- dell'-OMISSIS- agosto 2023, Reg. n. -OMISSIS- del 14 agosto 2023, notificato al ricorrente in data 28 agosto 2023, con il quale il Centro Ospedaliero Militare avrebbe accertato una responsabilità in capo al ricorrente per la sussistenza di un danno erariale, disponendo nei suoi confronti il pagamento della complessiva somma di € 3.618,10; - del provvedimento di nomina dell'ufficiale inquirente emesso dal Comandante del Comando Sanità e Veterinaria del Ministero della Difesa e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - dell'atto di nomina della Commissione Tecnica di Constatazione e Verifica del Patrimonio dell'Ente e della relativa relazione conclusiva degli accertamenti effettuati, non noti al ricorrente; - del registro degli eventi dannosi nella parte in cui è stato segnato l'evento attribuito al ricorrente di cui alla presente impugnativa e della costituzione in mora notificata in uno con il decreto impugnato; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 notificata al ricorrente il 12.06.2023; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuti e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Centro Ospedaliero Militare di Milano con cui è stato richiesto il pagamento di € 3.618,10 per asserito danno erariale, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Centro Ospedaliero Militare di Milano notificato il 28 agosto 2023, con il quale sarebbe stata accertata a suo carico una responsabilità per danno erariale ed è stato disposto il pagamento di € 3.618,10. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui la nomina dell'ufficiale inquirente e la relativa relazione, la nomina della Commissione Tecnica di Constatazione e Verifica del Patrimonio dell'Ente e la relativa relazione, l'annotazione nel registro degli eventi dannosi, la costituzione in mora e la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a disporre approfondimenti istruttori sulla persistenza dell'interesse alla decisione e sulla situazione attuale della vicenda.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto che il ricorrente, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisi motivatamente se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, aggiorni la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di attività istruttoria. Ha ordinato all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti, depositando gli atti impugnati e la documentazione di corredo ove non già prodotti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna statuizione definitiva sulle spese o sul merito è stata adottata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti e delle conseguenze dell'inerzia nell'adempimento degli incombenti istruttori.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 7 l. 241/1990
Individua la comunicazione di avvio del procedimento impugnata quale atto della sequenza procedimentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiararlo motivatamente e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, disponendo contestualmente l'acquisizione di chiarimenti e documenti dall'amministrazione.
- L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un espresso invito giudiziale a dichiarare la permanenza dell'interesse può essere valutata, unitamente alle circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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