Cassazione Penale, Sentenza n. 14810/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nimani ha chiesto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza di appello (del 5/6/2012, irrevocabile il 3/12/2013) che avrebbe determinato un aumento, per continuazione, della pena in misura superiore a quanto stabilito dal Tribunale in primo grado. Ha invocato l'art. 130 c.p.p. e ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), sostenendo che l'anomalia nel calcolo della pena fosse correggibile nell'ambito dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione non può sindacare valutazioni e scelte operate in sede di cognizione; l'errore denunciato non era un errore materiale o di calcolo ma una valutazione relativa al trattamento sanzionatorio, quindi non emendabile con l'incidente di esecuzione né con l'art. 130 c.p.p. Sono richiamate le eccezioni molto limitate in cui il giudice dell'esecuzione può intervenire (pena "illegale" per natura o misura superiore al massimo edittale, norme dichiarate incostituzionali o conflitto con la CEDU, palesi errori giuridici o materiali che portino a sanzione di specie diversa). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Fissa il divieto di reformatio in peius in sede di appello; la Corte ha rilevato la violazione denunciata ma ha ritenuto che tale violazione non costituisse un errore materiale correggibile in sede esecutiva.
art. 130 cod. proc. pen.
Prevede lo strumento per la correzione di vizi materiali/di calcolo; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché l'errore era frutto di una valutazione e non un errore di calcolo o materiale.
art. 667 cod. proc. pen.
Tra le norme che delineano le competenze del giudice dell'esecuzione, richiamata per spiegare i poteri tassativi e limitati del giudice esecutivo.
art. 668 cod. proc. pen.
Richiamata come parte del quadro normativo che fissa le attribuzioni del giudice dell'esecuzione nella fase successiva al giudicato.
art. 672 cod. proc. pen.
Inserita nell'elenco delle norme che individuano le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può intervenire.
art. 674 cod. proc. pen.
Citata tra le disposizioni che definiscono i poteri e i limiti del giudice dell'esecuzione.
art. 675 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di integrare decisioni incompiute; la Corte lo cita per distinguere integrazioni da sindacato su valutazioni di merito.
art. 676 cod. proc. pen.
Parte del quadro normativo che disciplina l'attività del giudice dell'esecuzione e i limiti del suo intervento.
art. 183 disp. att. c.p.p.
Riferimento normativo relativo alle competenze integrative in esecuzione, utilizzato per differenziare i poteri correttivi da quelli ablativi di merito.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma citata per le ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione può prendere atto di aspetti non trattati in cognizione (es. riconoscimento del reato continuato tra più decisioni irrevocabili).
art. 673 cod. proc. pen.
Regola la revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma; la Corte la ricorda per indicare che tali ipotesi riguardano fatti sopravvenuti.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte lo applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria.
legge n. 87 del 1953, art. 30
Richiamata per la possibilità, in casi particolari, di rimediare in sede esecutiva quando la pena sia stata determinata anche in parte sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte segnala che un contrasto con l'interpretazione della CEDU può giustificare interventi in sede esecutiva in casi eccezionali.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha competenze limitate e non può sostituirsi al sindacato di merito tipico del giudice della cognizione: errori di diritto o di valutazione emersi in fase di cognizione devono essere impugnati con gli ordinari mezzi di impugnazione (es. ricorso per cassazione) e non con l'incidente di esecuzione.
- Lo strumento dell'art. 130 c.p.p. (e l'incidente di esecuzione) è utilizzabile per correggere errori materiali o di calcolo; se la discrepanza deriva da una valutazione o applicazione dei criteri di determinazione della pena, non rileva come errore materiale e non è emendabile in sede esecutiva.
- Il divieto di reformatio in peius è un principio fondamentale ma la sua violazione, se derivante da scelte valutative e non da palesi errori giuridici o da una pena 'illegale' (pena di specie diversa, misura superiore al massimo edittale), non trova rimedio automatico nella fase esecutiva.
- Interventi del giudice dell'esecuzione sono ammessi in via eccezionale: quando la pena risulti effettivamente illegale (per specie o misura), quando la determinazione sia basata su norme poi dichiarate incostituzionali, o quando ricorra un contrasto con la CEDU o un palese errore materiale/giuridico che renda la sanzione non prevista dall'ordinamento.
- Se si ritiene di subire un aumento illegittimo della pena in sede di appello, la via corretta è l'impugnazione nel grado di cognizione (ricorso per cassazione), salvo che si tratti di un evidente errore materiale dimostrabile immediatamente in fase esecutiva.
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