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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza al provvedimento di condanna al pagamento delle spese di lite emesso inter partes dal G.U. del Tribunale di Pescara nel procedimento n.146/2007, con ordinanza resa nell’udienza del 12.04.2017

Giustizia amministrativa202500456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che la rinuncia, pur irrituale perché non notificata, potesse valere come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, senza esaminare nel merito la domanda di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite dovute in esecuzione di un provvedimento di condanna emesso dal giudice ordinario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al provvedimento di condanna al pagamento delle spese di lite emesso dal Giudice unico del Tribunale di Pescara nel procedimento n. 146/2007. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una rinuncia al ricorso, non notificata alla controparte, dichiarando implicitamente il venir meno dell'interesse alla decisione in ragione dell'intervenuto pagamento di quanto richiesto.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Una rinuncia al ricorso non notificata alla controparte può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando il comportamento processuale del ricorrente e il pagamento intervenuto dimostrino il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, una rinuncia al ricorso non notificata alla controparte può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ove dagli atti emerga che l'interesse alla decisione è venuto meno.
  • Il pagamento spontaneo della pretesa azionata in un giudizio di ottemperanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, senza necessità di una decisione sul merito dell'obbligo di esecuzione.
  • In presenza di una pronuncia in rito determinata dal venir meno dell'interesse alla decisione, le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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