Ordinanza n. 120/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del IV Settore - Servizio di Polizia Locale del Comune di Rodi Garganico n. 86 del 24.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione commerciale rilasciata nel 2011 per l'esercizio dell'attività sulla particella 1049
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 24 dicembre 2025 con cui è stata revocata l'autorizzazione commerciale rilasciata nel 2011 per la particella 1049, nonché gli atti presupposti, tra cui l'avvio del procedimento e i verbali di sopralluogo. La contestazione amministrativa riguardava la prosecuzione dell'attività commerciale su particelle ulteriori rispetto a quella autorizzata, in particolare sulle particelle 1926 e 1927. Il ricorrente ha sostenuto che i controlli della Polizia Locale non avessero accertato condotte illecite, evidenziando che i clienti erano in possesso di regolari scontrini per consumazioni di alimenti e ritenendo pertanto legittimo l'utilizzo di sdraio e ombrelloni, in coerenza con una precedente sentenza del Tribunale. Ha inoltre prospettato un contrasto tra la revoca impugnata e una precedente ordinanza cautelare del 3 settembre 2025, che aveva accolto la domanda limitatamente alla particella 1049 in relazione a un diverso provvedimento di cessazione dell'attività adottato ai sensi del T.U.P.S.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris rilevando che la documentazione, compreso il verbale di sopralluogo del 31 luglio 2025 e la successiva ordinanza di cessazione del 5 agosto 2025, dimostrava la prosecuzione dell'attività su particelle diverse da quella coperta dall'autorizzazione del 2011, in violazione del perimetro delle attività consentite già delimitato da una precedente sentenza del Tribunale. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che i clienti disponessero di regolari scontrini, poiché l'illecito contestato non riguardava il pagamento delle consumazioni, bensì l'esercizio abusivo dell'attività sulle particelle 1926 e 1927. Il Collegio ha ritenuto tale condotta reiterata, successiva a una pronuncia giudiziale che aveva espressamente definito l'ambito autorizzato, idonea a giustificare, in sede di sommaria cognizione, la revoca del titolo. Ha inoltre escluso il contrasto con la precedente ordinanza cautelare, poiché quest'ultima riguardava presupposti e un provvedimento diversi: la cessazione, ai sensi del T.U.P.S., di un'attività di somministrazione, mentre il presente giudizio concerneva la revoca complessiva del titolo autorizzativo. Anche il periculum in mora non è stato ritenuto prevalente sull'interesse pubblico alla regolarità delle attività autorizzate; il pregiudizio prospettato per la stagione 2026 è stato considerato conseguenza delle condotte della stessa parte ricorrente, poste in contrasto con provvedimenti amministrativi e giurisdizionali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esame del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento con l'interesse pubblico.
T.U.P.S.
La precedente ordinanza cautelare richiamata dalle parti riguardava un distinto provvedimento di cessazione dell'attività di somministrazione adottato ai sensi del T.U.P.S.; il TAR ha escluso che tale precedente impedisse la revoca del diverso titolo autorizzativo oggetto del giudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prosecuzione documentata di un'attività commerciale su particelle diverse da quelle comprese nel titolo autorizzativo esclude il fumus boni iuris della domanda di sospensione della revoca del titolo, soprattutto quando tale delimitazione sia stata già precisata da una pronuncia giurisdizionale.
- La regolarità degli scontrini o delle consumazioni dei clienti non esclude l'abusività dell'attività quando la violazione contestata consista nell'esercizio su aree o particelle non comprese nell'autorizzazione amministrativa.
- La reiterazione della condotta abusiva dopo una pronuncia giudiziale che abbia definito l'ambito delle attività consentite può costituire, in sede di sommaria cognizione, presupposto idoneo a giustificare la revoca del titolo autorizzativo.
- Una precedente misura cautelare non preclude l'adozione o la sospensione cautelare di una diversa misura amministrativa quando i due provvedimenti abbiano oggetto e presupposti differenti.
- Il pregiudizio economico derivante dalla sospensione o revoca di un titolo non prevale sull'interesse pubblico alla regolarità dell'attività autorizzata quando il danno allegato sia conseguenza della condotta del destinatario, posta in contrasto con provvedimenti amministrativi e giurisdizionali.
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