Cassazione Penale, Ordinanza n. 06403/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata deduzione di censure riconducibili ai parametri dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p. L'unico motivo dedotto contestava l'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: non venivano indicati specificamente gli errori della motivazione di merito, né venivano confrontati gli elementi specifici richiamati nella sentenza impugnata. Il ricorso si limitava a considerazioni vaghe sul contenuto e sulla funzione della motivazione, senza consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. Inoltre, il motivo non si confrontava con i parametri di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., ossia con i soli limiti attraverso i quali in cassazione può essere censurato il contenuto della motivazione.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito, ma presuppone la condanna già pronunciata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
art. 606, lett. e), c.p.p.
In cassazione la critica al contenuto della motivazione è consentita solo nei limiti previsti da questa norma; un motivo che non si confronti con tali parametri non è ammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, puntuale e correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata; non sono sufficienti censure meramente assertive o generiche.
- La critica alla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo se si confronta con i limiti normativamente previsti per il sindacato di legittimità; l'assenza di tale confronto determina inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione puntuale e supportata da elementi specifici, il ricorso deve indicare con precisione quali passaggi siano errati o illogici, altrimenti il giudice di legittimità non può esercitare il proprio controllo.
Come è indicizzato
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