Cassazione Penale, Sentenza n. 28464/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore Avv. E. Siviero in nome di Pierluigi Concutelli, impugnava l'ordinanza che aveva prorogato il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare e aveva rigettato l'istanza di differimento facoltativo. Venivano denunciate violazioni di legge (richiamando gli artt. 147 cod. pen. e 47-ter Ord. pen.) e vizi di motivazione, in particolare con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale attuale del condannato, fondata dal Tribunale sul fatto che Concutelli era stato sorpreso il 18/04/2021 in compagnia, presso il suo domicilio, di un pregiudicato per violazione dell'art. 5 legge n. 645/1952.
La decisione
Il ricorso è stato rimesso alla Sezione Settima per decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nel corso del giudizio, il ricorrente è deceduto (15/03/2023). La Corte ha ritenuto che la morte del condannato, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, comporti l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per causa di morte del condannato (decisione del 19/04/2023). Non è stato pronunciato alcun accertamento sul merito delle censure di violazione di legge o motivazione a causa della sopravvenuta estinzione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle statuizioni sul differimento della pena; dal testo non risulta che la Corte abbia esaminato o risolto la questione di merito, essendo intervenuta la sopravvenuta morte del condannato
art. 47-ter Ord. pen.
Invocato dal ricorrente in ordine ai presupposti del differimento facoltativo della pena; la norma è stata richiamata ma non è stata sostanzialmente valutata per effetto dell'annullamento procedurale dovuto alla morte
art. 5 legge n. 645/1952
Fatto contestato dal Tribunale di sorveglianza (la compagnia di un pregiudicato per violazione di questa norma) come elemento indicativo di pericolosità sociale; il ricorso censurava la rilevanza di tale circostanza, ma la Corte non ha deciso sul punto a causa della sopravvenuta morte
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale che ha disposto la rimessione del ricorso alla Sezione per la decisione in camera di consiglio; atto procedurale seguito prima della sopravvenuta morte
Giurisprudenza: Sez. 7, n. 27794 del 26/05/2022 (Raita Mounir) e Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020 (Pettrone)
Precedenti richiamati a sostegno del principio che la morte del condannato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione contro un provvedimento della magistratura di sorveglianza, determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
Massime di principio
- La morte del condannato dopo la proposizione del ricorso per cassazione contro un provvedimento della magistratura di sorveglianza comporta, di regola, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato: il giudice di legittimità estingue la procedura senza decidere nel merito
- Quando sopravviene la morte del ricorrente, il procedimento di cassazione si estingue e le questioni sostanziali (es. valutazione della pericolosità sociale, correttezza della motivazione) rimangono incerte e non vengono risolte dalla Corte
- Le censure relative a violazioni di legge e a vizi di motivazione possono essere decisive solo se il procedimento prosegue; pertanto in casi con soggetti gravemente malati o a rischio di decesso è strategico valutare tempestivamente le azioni processuali e l'urgenza
- Nelle valutazioni del differimento o della proroga della detenzione domiciliare, la rilevanza di fatti come la compagnia di un pregiudicato deve essere motivata con elementi concreti e recenti: la sola condotta di essere stato in compagnia può non essere sufficiente a provare la pericolosità attuale senza adeguata contestualizzazione
- I difensori devono monitorare lo stato di salute dei loro assistiti: la sopravvenuta estinzione del soggetto può azzerare ogni prospettiva di ottenimento di pronunce favorevoli sul merito
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