Cassazione Penale, Sentenza n. 2913/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per falsità in atto pubblico (art.476 e 492 c.p.) relativa all'atto di sgravio per indebito totale del 14/11/2007; censure riguardavano (i) il travisamento della prova e l'erronea datazione del reato basata su documento dichiarato falso, (ii) la valutazione probatoria delle dichiarazioni del teste Vessella e della persona offesa, (iii) l'utilizzabilità di una copia fotostatica come documento falso e (iv) il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione dell'aumento per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa all'atto di sgravio del 14/11/2007 ritenendo che, trattandosi di copia fotostatica che non assumeva l'apparenza di un atto originale idoneo a documentare l'esistenza di un originale conforme, il reato non sussiste. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente a quel reato e ha revocato le statuizioni civili relative a quel capo. I rimanenti motivi sono stati assorbiti; le altre condanne (relative ad altri atti falsificati) sono rimaste in vita. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 61 n.2 e n.11 cod. pen.
Richiamate in relazione alla quantificazione della pena e alle circostanze (aggravanti/attenuanti); la corte ha esaminato la richiesta di concessione/disapplicazione delle aggravanti e attenuanti ma il provvedimento principale riguardava la sussistenza del fatto di falso
art. 476 cod. pen.
Norma sul falso materiale in atto pubblico; la Corte ha applicato il principio che la formazione di una copia integra il reato solo se la copia assume l'apparenza di un atto originale
art. 492 cod. pen.
Norma sulla falsità ideologica o concorso di reati connessi; richiamata nel quadro delle imputazioni per falsificazione documentale
Sez. U, sent. n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)
Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285
Principio che la formazione di una copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale; fondamentale per l'annullamento per il fatto non sussiste
Sez.5, sent. n. 11402 del 18/01/2021 (Loioli)
Sez.5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01
Conferma l'orientamento sulle condizioni in cui la copia può considerarsi idonea ad apparire come originale e quindi punibile
Sez.5, sent. n. 5374 del 24/09/2019 (Oronzi)
Sez.5, n. 5374 del 24/09/2019, Oronzi, Rv. 278657 - 01
Esempio giurisprudenziale che esclude punibilità quando la copia non possiede requisiti di idoneità ad accreditarsi come originale
Precedenti Sez.5 (Favia, Celestini)
Sez.5, n. 7385 del 14/12/2007, Favia; Sez.5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini
Ulteriori pronunce che valutano quando la copia presenti i caratteri tali da produrre l'apparenza dell'originale e quindi la rilevanza penale
Massime di principio
- La copia di un documento è penalmente irrilevante come falso materiale se non ha caratteristiche tali da farla apparire come un originale o una copia conforme: occorre valutare l'idoneità della copia ad accreditarsi come originale agli occhi di terzi
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove di merito: è possibile censurare solo il travisamento della prova o l'uso di una prova inesistente, non le diverse interpretazioni credibili dei fatti da parte del giudice di merito
- Se la Corte annulla la condanna perché 'il fatto non sussiste', vengono automaticamente revocate anche le statuizioni civili relative a quel fatto
- Le eccezioni sulla datazione del reato e sull'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali devono essere fondate su profili che dimostrino l'assenza materiale di prova o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito
- Le questioni relative all'applicazione di attenuanti generiche o aumenti per recidiva vanno valutate concretamente dal giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è manifesta illogicità o omissione nella motivazione
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