Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2913/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per falsità in atto pubblico (art.476 e 492 c.p.) relativa all'atto di sgravio per indebito totale del 14/11/2007; censure riguardavano (i) il travisamento della prova e l'erronea datazione del reato basata su documento dichiarato falso, (ii) la valutazione probatoria delle dichiarazioni del teste Vessella e della persona offesa, (iii) l'utilizzabilità di una copia fotostatica come documento falso e (iv) il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione dell'aumento per recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa all'atto di sgravio del 14/11/2007 ritenendo che, trattandosi di copia fotostatica che non assumeva l'apparenza di un atto originale idoneo a documentare l'esistenza di un originale conforme, il reato non sussiste. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente a quel reato e ha revocato le statuizioni civili relative a quel capo. I rimanenti motivi sono stati assorbiti; le altre condanne (relative ad altri atti falsificati) sono rimaste in vita. È stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 61 n.2 e n.11 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla quantificazione della pena e alle circostanze (aggravanti/attenuanti); la corte ha esaminato la richiesta di concessione/disapplicazione delle aggravanti e attenuanti ma il provvedimento principale riguardava la sussistenza del fatto di falso

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sul falso materiale in atto pubblico; la Corte ha applicato il principio che la formazione di una copia integra il reato solo se la copia assume l'apparenza di un atto originale

  • art. 492 cod. pen.

    Norma sulla falsità ideologica o concorso di reati connessi; richiamata nel quadro delle imputazioni per falsificazione documentale

  • Sez. U, sent. n. 35814 del 28/03/2019 (Marcis)

    Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285

    Principio che la formazione di una copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale; fondamentale per l'annullamento per il fatto non sussiste

  • Sez.5, sent. n. 11402 del 18/01/2021 (Loioli)

    Sez.5, n. 11402 del 18/01/2021, Loioli, Rv. 280731 - 01

    Conferma l'orientamento sulle condizioni in cui la copia può considerarsi idonea ad apparire come originale e quindi punibile

  • Sez.5, sent. n. 5374 del 24/09/2019 (Oronzi)

    Sez.5, n. 5374 del 24/09/2019, Oronzi, Rv. 278657 - 01

    Esempio giurisprudenziale che esclude punibilità quando la copia non possiede requisiti di idoneità ad accreditarsi come originale

  • Precedenti Sez.5 (Favia, Celestini)

    Sez.5, n. 7385 del 14/12/2007, Favia; Sez.5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini

    Ulteriori pronunce che valutano quando la copia presenti i caratteri tali da produrre l'apparenza dell'originale e quindi la rilevanza penale

Massime di principio

  • La copia di un documento è penalmente irrilevante come falso materiale se non ha caratteristiche tali da farla apparire come un originale o una copia conforme: occorre valutare l'idoneità della copia ad accreditarsi come originale agli occhi di terzi
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove di merito: è possibile censurare solo il travisamento della prova o l'uso di una prova inesistente, non le diverse interpretazioni credibili dei fatti da parte del giudice di merito
  • Se la Corte annulla la condanna perché 'il fatto non sussiste', vengono automaticamente revocate anche le statuizioni civili relative a quel fatto
  • Le eccezioni sulla datazione del reato e sull'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali devono essere fondate su profili che dimostrino l'assenza materiale di prova o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito
  • Le questioni relative all'applicazione di attenuanti generiche o aumenti per recidiva vanno valutate concretamente dal giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi è manifesta illogicità o omissione nella motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.