Sentenza del 17/10/2016 n. 7906 - Comm. Trib. Prov. Milano
DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE - ATTI SUCCESSIVI AL 1° GENNAIO 2000 - Atti attributivi e modificativi - Influenza sulle annualità anteriori alla notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000. Il ricorrente sosteneva che la rendita catastale attribuita o modificata con un atto successivo al 1° gennaio 2000 non potesse essere utilizzata per determinare o rettificare l’imposta relativa ad annualità anteriori alla notificazione dell’atto. La questione era stabilire se il divieto di efficacia retroattiva impedisse anche all’Amministrazione di usare la rendita definitiva come parametro per correggere la base imponibile provvisoriamente indicata dal contribuente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 individua il momento dal quale l’Amministrazione può pretendere l’imposta calcolata sulla rendita catastale attribuita o modificata. La norma, tuttavia, non impedisce di utilizzare la rendita definitiva per rettificare, anche relativamente ad annualità precedenti, una base imponibile provvisoriamente quantificata dal contribuente. Il criterio vale anche quando la rendita definitiva sia inferiore a quella presuntivamente utilizzata, con conseguente possibile vantaggio per il contribuente. La contestazione del contribuente, pertanto, non è stata accolta.
Norme richiamate
Art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
Il provvedimento di attribuzione o modificazione della rendita catastale ha efficacia a decorrere dalla sua notificazione.
La norma impedisce di pretendere, per i periodi anteriori alla notificazione, l’imposta calcolata direttamente sulla nuova rendita come valore definitivamente efficace. Non esclude però che la rendita definitiva sia utilizzata come elemento di rettifica della base imponibile provvisoriamente determinata dal contribuente.
Disciplina dell’ICI e dell’IMU
Per gli immobili soggetti a rendita catastale, la base imponibile può essere determinata provvisoriamente dal contribuente e successivamente rettificata sulla base del valore catastale definitivo, anche con riferimento a periodi precedenti, purché non si attribuisca alla rendita un’efficacia impositiva retroattiva vietata dalla legge.
Massime di principio
- La mancata efficacia retroattiva della rendita catastale notificata successivamente non significa che tale rendita sia inutilizzabile per le annualità anteriori.
- Occorre distinguere tra l’applicazione diretta della nuova rendita, vietata per i periodi anteriori alla notificazione, e l’utilizzo della stessa come parametro per correggere una base imponibile provvisoria.
- Una rettifica basata sulla rendita definitiva può essere legittima anche per annualità precedenti, se serve a determinare correttamente l’imposta dovuta e non attribuisce formalmente efficacia retroattiva all’atto catastale.
- Il principio opera anche quando la rendita definitiva è più bassa di quella provvisoriamente utilizzata: la rendita può quindi essere impiegata per ridurre, oltre che per aumentare, la base imponibile.
- In casi analoghi è necessario verificare la data di notificazione della rendita, il metodo con cui è stata calcolata la base imponibile provvisoria e se l’Amministrazione stia applicando retroattivamente la rendita oppure la stia utilizzando soltanto per una rettifica.
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