Sentenza del 05/06/2017 n. 2464 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Lavoratore autonomo - Autonoma organizzazione - Collaboratori - Non occasionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto dovuta l'IRAP. L'autonoma organizzazione sussiste quando l'etero-organizzazione è in grado di operare in modo tendenzialmente autonomo rispetto all'apporto intellettuale del professionista, il quale si limita, con modalità non occasionali, a impartire direttive ai collaboratori e a controllarne la regolare esecuzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. La questione riguardava l'impiego non occasionale di collaboratori e, in particolare, se tale collaborazione fosse sufficiente a integrare un'organizzazione autonoma rispetto all'attività intellettuale personale del professionista.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dai professionisti quando l'etero-organizzazione può funzionare in modo tendenzialmente autonomo rispetto all'apporto intellettuale del singolo professionista.
L'utilizzo non occasionale di collaboratori può integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione quando il professionista svolge prevalentemente funzioni direttive e di controllo, mentre l'organizzazione opera con un grado significativo di autonomia.
Massime di principio
- Il professionista è soggetto a IRAP quando l'attività non dipende esclusivamente dal suo lavoro personale, ma da una struttura organizzata capace di operare in larga misura autonomamente.
- La collaborazione di terzi non è irrilevante se è non occasionale e se i collaboratori svolgono stabilmente attività esecutive o professionali sulla base delle direttive del titolare.
- Occorre valutare in concreto il ruolo del professionista: se egli si limita soprattutto a impartire istruzioni e controllare l'esecuzione, ciò può dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- La presenza di un collaboratore, da sola, non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP; sono rilevanti continuità, funzione svolta, autonomia della struttura e incidenza dell'apporto personale del professionista.
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