Cassazione Penale, Sentenza n. 15571/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'annullamento ex tunc del decreto di espulsione determina l'insussistenza del fatto ascritto perché viene meno il presupposto amministrativo dell'imputazione. Ne deriva il proscioglimento del ricorrente perché "il fatto non sussiste" ai sensi dell'art.129, comma 1, cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio della sentenza del Giudice di pace.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Ivrea per il reato previsto dall'art.14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 per avere violato un provvedimento di espulsione del 16/01/2015 (notificato lo stesso giorno) che gli ordinava di lasciare il territorio entro sette giorni. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il decreto di espulsione era stato successivamente annullato ex tunc con provvedimento del 22/01/2018 e che, ancor prima, era stato concesso un permesso di soggiorno per motivi familiari (14/06/2017), per cui l'atto amministrativo presupposto della imputazione era venuto meno e la responsabilità penale non poteva essere pronunciata.
Norme richiamate
art.14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione punisce la violazione di un provvedimento di espulsione: perché il reato sussista è necessario che il provvedimento di espulsione valido e opponibile sussista nei confronti dell'imputato al momento del fatto; se il provvedimento viene annullato ex tunc perde efficacia sin dall'origine e non può costituire presupposto penalmente rilevante.
art.19, comma 2, lett. e, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata in relazione ai motivi di annullamento amministrativo del provvedimento di espulsione; l'annullamento operato con efficacia retroattiva rimuove l'atto come presupposto della contestazione penale.
art.129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente il proscioglimento quando il fatto non sussiste; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inesistenza del fatto in conseguenza dell'annullamento ex tunc dell'atto amministrativo presupposto.
art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Norma procedurale richiamata come base per la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico ministero; non incide sulla decisione sostanziale, ma sul procedimento (uso della requisitoria scritta).
Massime di principio
- Se il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto di un reato (es. decreto di espulsione) viene annullato con efficacia retroattiva (ex tunc), il fatto contestato può dirsi insussistente e il giudice dovrebbe pronunciare il proscioglimento perché "il fatto non sussiste".
- La validità temporale dell'atto amministrativo al momento del fatto è elemento essenziale per configurare reati basati su quel provvedimento; l'accertamento giudiziale deve tener conto degli effetti retroattivi di eventuali atti di annullamento.
- In situazioni analoghe è necessario verificare lo stato giuridico dell'interessato (es. esistenza di permesso di soggiorno o di non espellibilità) non solo al momento della sentenza ma con riferimento all'origine dell'atto: un successivo riconoscimento di permesso o l'annullamento dell'espulsione può eliminare il presupposto della responsabilità penale.
- Dal punto di vista processuale, il difensore deve produrre e sollevare tempestivamente i provvedimenti amministrativi intervenuti (es. annullamento, concessione permesso) per ottenere la valutazione della loro efficacia retroattiva e, se del caso, il proscioglimento.
- La distinzione tra annullamento con efficacia ex tunc ed efficacia limitata è cruciale: solo l'efficacia retroattiva elimina l'atto come presupposto del reato sin dal suo sorgere.
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