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Sentenza

Sentenza n. 2382/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di riesame e di rilascio dell'accreditamento istituzionale per servizi e attività specialistiche ambulatoriali

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana, deducendo il mancato esercizio del dovere di provvedere sull'istanza del 27 giugno 2024, avente a oggetto il riesame di precedenti istanze di accreditamento e il rilascio dell'accreditamento istituzionale. La ricorrente ha sostenuto che il preavviso di rigetto, adottato circa otto mesi dopo l'istanza, non avrebbe sanato la precedente violazione dell'obbligo di concludere il procedimento e ha qualificato come diffida l'atto dell'aprile 2025, ritenendo che da esso decorresse nuovamente il termine per proporre l'azione avverso il silenzio. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che l'atto dell'aprile 2025 fosse costituito dalle osservazioni al preavviso di rigetto e non da una diffida e che, comunque, una diffida non avrebbe potuto spostare il termine annuale previsto per l'azione contro il silenzio.

La decisione

Il TAR ha accolto preliminarmente l'eccezione di tardività e ha dichiarato il ricorso irricevibile. Il Collegio ha ritenuto applicabile, anche considerando il termine massimo procedimentale di 150 giorni previsto dall'art. 2, comma 4, della l.r. Sicilia n. 7/2019, il termine annuale stabilito dall'art. 31, comma 2, c.p.a. per proporre l'azione avverso il silenzio. Assumendo quale data dell'istanza il 27 giugno 2024, il termine annuale, computati il periodo di sospensione feriale e le festività del dicembre 2025, è scaduto il 29 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato il 10 gennaio 2026. Il TAR ha inoltre accertato che l'atto dell'aprile 2025 era costituito dalle osservazioni al preavviso di rigetto e non da una diffida. Ha comunque precisato che, anche se fosse stato qualificabile come diffida, non avrebbe riaperto né prorogato il termine annuale, poiché l'art. 31, comma 2, c.p.a. consente la riproposizione dell'istanza soltanto quando si tratti di una nuova istanza, idonea ad avviare un procedimento nuovo, non quando si tratti di un semplice invito o diffida a definire il procedimento originario. La circostanza che fosse stato adottato un preavviso di rigetto, ma non il provvedimento finale, non ha inciso sulla tardività dell'azione. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    «...termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento...»

    Il ricorso avverso il silenzio deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La riproposizione dell'istanza può far decorrere un nuovo termine soltanto quando costituisca una nuova istanza, con apertura di un procedimento del tutto nuovo; non è sufficiente una diffida o un invito a definire il procedimento originario.

  • art. 117 c.p.a.

    Individua il rito dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta dalla ricorrente insieme all'art. 31 c.p.a.

  • art. 2, comma 4, l.r. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7

    «I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»

    Anche assumendo il termine procedimentale massimo di 150 giorni, il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio era comunque decorso prima della notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • La riproposizione dell'istanza prevista dall'art. 31, comma 2, c.p.a. riapre il termine per l'azione avverso il silenzio solo se l'istanza è realmente nuova e determina l'avvio di un procedimento autonomo; una diffida o un invito a provvedere sull'istanza originaria non è idoneo a spostare il termine decadenziale.
  • La qualificazione formale dell'atto come diffida non è decisiva: occorre verificarne il contenuto effettivo; le osservazioni al preavviso di rigetto restano un atto endoprocedimentale e non costituiscono una nuova istanza.
  • La mancata adozione del provvedimento finale, anche quando l'amministrazione abbia adottato un preavviso di rigetto, non consente di eludere il termine annuale per l'impugnazione del silenzio.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTermini e notificazione del ricorso
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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