Sentenza del 30/09/2015 n. 19446 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originava dall’avviso di liquidazione n. (XXX), con cui l’Ufficio aveva revocato l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 15, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 601/1973 per finanziamenti bancari a medio e lungo termine di durata superiore a diciotto mesi. La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso del Banco di Sicilia e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 69/16/10 depositata il 9 marzo 2010, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha impugnato la decisione in cassazione con cinque motivi. UniCredit ha eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso: la prima notifica, del 15 aprile 2011, era stata indirizzata al Banco di Sicilia, già estinto per incorporazione; quella corretta a UniCredit è avvenuta il 1° giugno 2011, oltre il termine lungo d’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare di tardività e dichiarato inammissibile il ricorso. UniCredit era la corretta parte resistente, essendosi costituita in appello, mentre il Banco di Sicilia non esisteva più al momento della prima notifica. La successiva notifica a UniCredit non ha potuto sanare quella invalida, perché mancavano i presupposti per la ripresa del procedimento notificatorio: incolpevolezza dell’errore e contenuto intervallo temporale. Le ulteriori questioni e i cinque motivi di ricorso sono rimasti assorbiti. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare a UniCredit le spese processuali, liquidate in euro 5.000, oltre spese forfetarie e accessori di legge. La sentenza d’appello favorevole alla banca è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, commi 1 e 2
La disposizione prevedeva l’esenzione d’imposta per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, di durata superiore a diciotto mesi, effettuate da aziende o istituti di credito. La Cassazione non ha esaminato nel merito l’applicabilità dell’esenzione, perché ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione, l’impugnazione deve essere notificata al soggetto incorporante, se l’incorporata ha cessato di esistere ed è l’incorporante ad avere assunto la posizione processuale nel giudizio precedente.
- Una prima notifica indirizzata a un soggetto non più esistente non consente automaticamente di recuperare il termine d’impugnazione notificando successivamente l’atto alla parte corretta. La ripresa del procedimento notificatorio richiede che l’errore sia incolpevole e che la nuova notifica avvenga senza un intervallo eccessivo.
- Se il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività, le questioni di merito e gli altri motivi di ricorso restano assorbiti; la decisione di merito impugnata rimane pertanto ferma.
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