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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Villafranca d’Asti prot. 6172 del 4 novembre 2025, avente ad oggetto “Procedimento relativo all’installazione di infrastruttura di telecomunicazioni – precisazioni su vincoli territoriali’”; ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Villafranca d’Asti prot. 5528 del 1° ottobre 2025, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento per emissione Ordinanza di Sospensione lavori - Art. 27 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.”; ove occorrer possa, del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia del Comune di Villafranca D’Asti prot. 5523 del 16 settembre 2025, mai trasmesso a Iliad; ove occorrer possa, degli artt. 15, 15-bis, 17, 18, 28, 29-bis e 49 della NTA del Progetto Preliminare alla Variante Generale del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Villafranca D’Asti, pubblicato in data 1° dicembre 2023 (“NTA del PRGC”; doc. 3), ivi inclusa la Tavola P.5 – “Vincoli, Fasce di rispetto e Tutele” allegata al suddetto Progetto Preliminare (“Tavola P5”); di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale relativo all’installazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni e ai vincoli territoriali, nonché gli atti connessi relativi all’avvio del procedimento di sospensione dei lavori e all’accertamento della violazione urbanistico-edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’operatore di telecomunicazioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 4 novembre 2025 avente a oggetto precisazioni sui vincoli territoriali applicabili all’installazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni. Sono stati inoltre contestati, ove occorresse, la comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, il verbale di accertamento della violazione urbanistico-edilizia, alcune disposizioni delle norme tecniche di attuazione del progetto preliminare di variante generale al piano regolatore comunale e la relativa tavola dei vincoli, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la questione esaminata in sede cautelare riguarda esclusivamente la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, rilevando che non vi sono problemi di copertura della rete poiché è già operativo un altro impianto. Ha inoltre considerato decisivo il fatto che lo stesso Comune abbia riconosciuto che l’atto impugnato è soggetto al termine legale di efficacia di 45 giorni, termine ormai scaduto. In assenza del periculum in mora, l’istanza cautelare non poteva essere accolta, senza necessità di una valutazione favorevole del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato fondato sull’insussistenza del periculum in mora.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di sospensione dei lavori.

Massime di principio

  • La tutela cautelare amministrativa deve essere negata quando non sia dimostrato un periculum in mora concreto e attuale, anche se l’atto impugnato incide sull’attività del ricorrente.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la continuità del servizio o dell’attività non risulti concretamente compromessa, perché è già disponibile un impianto o un’alternativa funzionale operativa.
  • Non sussiste un pregiudizio cautelarmente rilevante quando l’efficacia dell’atto impugnato è sottoposta a un termine legale ormai scaduto.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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