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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03756/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario fondo)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da una società proprietaria di un fondo asseritamente dominante per ottenere l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio carrabile su un piazzale di proprietà dell’altra società, la cessazione delle molestie consistite nell’ingombro del percorso con mezzi meccanici e l’autorizzazione a collocare delimitatori di corsia lungo il tracciato indicato dal consulente tecnico, oltre al risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della proprietaria del fondo servente. Con il ricorso per cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 1079, 1168, 1170, 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non vi fosse contestazione del diritto di servitù ma solo molestie fattuali e che, inoltre, non fosse stata esaminata l’esistenza di un precedente giudizio possessorio con effetto di bis in idem; 2) violazione dell’art. 1051 c.c. per mancata evocazione in giudizio di tutti i proprietari dei fondi interessati dal tracciato della servitù; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 132 n. 4 c.p.c. per non aver considerato il preteso giudicato possessorio tra le parti; 4) violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c. e 278-279 c.p.c. per la conferma della condanna generica al risarcimento del danno senza previa adesione della controparte; 5) doglianze sulle spese, formulate in modo subordinato all’accoglimento del ricorso. La società resistente proponeva controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta che la Corte territoriale non avesse esaminato un’eccezione sulla non opponibilità del giudicato possessorio ai fini dell’ammissibilità dei motivi di appello avversari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di tutela della servitù, sono rilevanti anche comportamenti che pongano in dubbio o in pericolo l’esercizio del diritto, non essendo necessarie alterazioni fisiche attuali dello stato dei luoghi; inoltre, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile perché non individuava un vero fatto storico decisivo omesso. Ha respinto il secondo motivo, chiarendo che non ricorreva un litisconsorzio necessario passivo: la domanda era meramente dichiarativa e non comportava modifiche della cosa comune. Ha reputato manifestamente infondato il terzo motivo, poiché il giudicato possessori non preclude l’accertamento petitorio. Ha respinto il quarto motivo, ricordando che per la condanna generica è sufficiente la non opposizione della controparte. Ha qualificato il quinto motivo sulle spese come mera richiesta subordinata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1079 c.c.

    Richiamato per la tutela della servitù; la Corte ribadisce che sono azionabili anche molestie che pongano in pericolo l’esercizio del diritto.

  • art. 1168 c.c.

    Richiamato come norma sulle azioni possessorie, ma la Corte esclude che la doglianza sul preteso bis in idem fosse fondata.

  • art. 1170 c.c.

    Richiamato con riferimento alla tutela possessoria, senza incidere sull’esito del giudizio.

  • art. 2909 c.c.

    Il preteso giudicato possessorio non impedisce l’accertamento petitorio della servitù.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa definitività del precedente giudizio, ma senza pregio decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non all’omesso apprezzamento giuridico di una questione o di elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiesto il rigoroso rispetto degli oneri di specificazione e deposito connessi al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 1051 c.c.

    Il richiamo è ritenuto improprio perché la controversia non riguardava la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per mancanza di motivazione, ma la censura è ritenuta infondata.

  • artt. 1218 c.c. e 1226 c.c.

    Richiamati per contestare la condanna al risarcimento generico, ma la Corte conferma la soluzione d’appello.

  • artt. 278 e 279 c.p.c.

    La condanna generica è ammissibile anche senza adesione espressa della controparte, essendo sufficiente la non opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Nel ricorso incidentale si denunciava omissione di pronuncia; la doglianza è stata assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente principale.

Massime di principio

  • In materia di servitù, le azioni a tutela del diritto possono essere fondate anche su comportamenti che, pur non modificando materialmente il fondo, pongano in dubbio o in pericolo l’esercizio della servitù.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente trascurato; non è configurabile quando la censura miri a contestare la valutazione giuridica della vicenda o l’apprezzamento di singoli elementi istruttori.
  • L’azione confessoria o negatoria servitutis non implica litisconsorzio necessario passivo se la domanda è solo dichiarativa o volta a far cessare le molestie, mentre il litisconsorzio sorge solo se si chiedono modifiche della cosa comune non attuabili pro quota in assenza di tutti i contitolari.
  • Il giudicato formatosi in sede possessoria non impedisce l’accertamento petitorio del diritto reale controverso.
  • La condanna generica al risarcimento del danno può essere pronunciata anche in assenza di una formale adesione della controparte, essendo sufficiente che non vi sia opposizione alla relativa domanda.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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