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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33141/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 11/07/2023 della Corte d'appello di L'Aquila che li aveva condannati, in parziale riforma del giudizio abbreviato, per il reato previsto dagli artt. 110 c.p., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (importazione/traffico di sostanze stupefacenti). Caramelli deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità e sulla consapevolezza dell'illiceità e della quantità della sostanza, lamentando che le dichiarazioni dei coimputati e le intercettazioni non provavano il suo coinvolgimento nella custodia/estrazione. Pesenti articolava quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla tipicità del fatto, sostenendo che non era stata accertata la natura della sostanza con perizia; (2) vizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza), sostenendo fosse un custode inconsapevole; (3) vizio sulla sussistenza dell'aggravante dell""ingente quantità""; (4) vizio sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio e quindi non consentite in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato intercettazioni e dichiarazioni dei coimputati, nonché le circostanze oggettive (occultamento in blocchi lapidei, trasporto con autocarri, arresto sul fatto e sequestro di 420 kg di marijuana, importo dei compensi) per affermare il concorso nel reato e l'aggravante dell'ingente quantità. Conseguentemente è stato confermato l'esito sanzionatorio adottato in sede di appello (pena rideterminata in anni sei di reclusione e euro 30.000 di multa per ciascuno) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Rilevanza del concorso di persone: la Corte ha applicato il principio secondo cui è punibile anche il contributo "agevolatore" che aumenta le possibilità di riuscita del reato.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che intercettazioni, dichiarazioni e circostanze materiali possano integrare la prova della tipologia e dell'entità della sostanza anche senza perizia chimica.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante speciale per "ingente quantità": la Corte ha condiviso la valutazione di merito che, oltre al dato quantitativo, ha considerato modalità di occultamento, trasporto e compensi come elementi oggettivi idonei a configurare l""ingente quantità"".

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limiti alle censure in cassazione: richiede che il ricorso non si risolva in una mera rivisitazione dei fatti e delle prove; vieta il "travisamento del fatto" in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione delle conseguenze economiche per i ricorrenti quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza Sez. U. (es. n. 36258/2012; n.14722/2020)

    Criteri interpretativi sull""ingente quantità"": indicazioni su soglie orientative (per le "droghe leggere" soglia orientativa di 4000 volte il valore tabellare) e conferma che la valutazione resta discrezionale in sede di merito, potendo essere integrata da elementi obiettivi extra-quantitativi.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie: le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Nel processo per stupefacenti il giudice può fondare la propria decisione sulla totalità degli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni di coindagati, modalità di occultamento e trasporto, comportamento al momento dell""intervento) e non è obbligato a disporre una perizia chimica se la prova risulta già adeguata.
  • L""ingente quantità"" ai sensi dell"art. 80 d.P.R. n. 309/1990 va valutata dal giudice di merito con criterio complessivo: oltre al dato numerico si possono considerare modalità di occultamento, trasporto e la consistenza economica dell""operazione.
  • La partecipazione al reato può consistere anche in un contributo "agevolatore" non necessariamente causale: mettere a disposizione locali o attrezzature per lo stoccaggio/estrazione può integrare concorso rilevante penalmente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto: non sussiste un diritto automatico alla loro concessione in assenza di elementi positivi che le giustifichino.
  • I ricorsi che si limitano a esporre una diversa ricostruzione dei fatti o a rimettere in discussione la valutazione delle prove sono dichiarati inammissibili ai sensi dell"art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
  • Quando si contesta la qualificazione della sostanza stupefacente, è utile per la difesa produrre o richiedere specifici accertamenti tecnici già in sede di merito; in Cassazione è difficile ottenere annullamenti per mancanza di perizia se il quadro probatorio complessivo è ritenuto coerente.

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