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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24288/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pirrotta impugnava la sentenza di condanna per violazione dell'art. 707 c.p., chiedendo la declaratoria di prescrizione. Sosteneva che, nel computo della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19, non dovessero essere conteggiati i 64 giorni di sospensione complessiva ma soltanto il periodo dal 6 aprile 2020 (data dell'udienza fissata) al 15 aprile 2020, ossia 10 giorni; di conseguenza riteneva estinta la pretesa penale per intervenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 (e della sua proroga per effetto dell'art. 36 d.l. 23/2020), che ha operato in via generale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 per complessivi 64 giorni, con conseguente sospensione del decorso della prescrizione per tale durata. Sulla base di ciò il reato non era prescritto alla data della sentenza impugnata. Per l'inammissibilità del ricorso è stata esclusa la declaratoria di prescrizione invocata successivamente alla pronuncia impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma violata dal ricorrente alla base della condanna; non centrale per il motivo del ricorso che verteva sul decorso della prescrizione

  • art. 83, comma 2, d.l. 18 del 2020

    "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo."

    Disposizione che ha disposto la sospensione generalizzata dei termini procedurali per l'emergenza COVID-19; la Corte ha applicato la sospensione in favore dei procedimenti pendenti alla data di efficacia

  • art. 83, comma 4, d.l. 18 del 2020

    "[n]ei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale"

    Prevede espressamente la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali interessati dalla sospensione dei termini; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    Ha prorogato la sospensione originariamente prevista, determinando l'effetto che la sospensione operò fino all'11 maggio 2020 (durata complessiva di 64 giorni)

  • sentenza Corte costituzionale n. 278 del 2020

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 comma 4, ritenendo la disposizione sufficientemente determinata, compatibile con il principio di ragionevole durata del processo e non in contrasto con il principio di non retroattività; ha ricondotto la sospensione alla causa generale di sospensione prevista dall'art. 159 c.p.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte costituzionale come figura normativa che contempla cause generali di sospensione del corso della prescrizione, nella quale rientra la sospensione legislativa disposta per l'emergenza

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    Principio della non retroattività delle norme penali sfavorevoli; la Corte costituzionale ha ritenuto assente la violazione di tale principio rispetto alla sospensione normativa

  • artt. 303 e 308 c.p.p.

    Indicati come termini i cui decorso è stato sospeso per il periodo di sospensione dei termini procedurali

Massime di principio

  • La sospensione dei termini prevista per l'emergenza COVID-19 (art. 83 d.l. 18/2020 e successive proroghe) opera in via generale per il periodo stabilito e, se il procedimento era pendente alla data di efficacia (9 marzo 2020), sospende il decorso della prescrizione per tutta la durata della sospensione, non solo per la finestra dell'udienza individuale fissata.
  • La proroga normativa (ad esempio art. 36 d.l. 23/2020) può estendere la durata della sospensione oltre le date inizialmente previste; nel calcolo della prescrizione va considerata la durata complessiva sancita dalla normativa vigente e dalle sue proroghe.
  • Eccezioni basate sul computo parziale della sospensione rispetto a una specifica udienza già fissata sono destinate a non essere accolte quando la legge dispone una sospensione generalizzata per l'intero sistema processuale.
  • La declaratoria di prescrizione successiva alla pronuncia impugnata può essere preclusa se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce l'accesso al rapporto di impugnazione e quindi l'accertamento favorevole successivo.
  • Le censure di illegittimità della sospensione legislativa sul profilo di retroattività o ragionevolezza sono state in larga parte ritenute infondate dalla giurisprudenza costituzionale, purché la sospensione abbia durata limitata e sia giustificata da esigenze di tutela della salute pubblica.
  • In casi simili è fondamentale verificare la data di pendenza del procedimento rispetto all'inizio della sospensione normativa e controllare eventuali provvedimenti di proroga legislativa che incidono sul computo dei termini e della prescrizione.

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