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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento - della Ordinanza di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi n. 1/2022, emessa dal Comune di Tornimparte e con la quale si ingiunge alla ricorrente la demolizione di un “Edificio in muratura con solaio di copertura in legno” sito sulla particella n. 231 del foglio 29 del detto Comune; - della Ordinanza di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi n. 2/2022, emessa dal Comune di Tornimparte e con la quale si ingiunge alla ricorrente la demolizione di “una tettoia con struttura in legno” insistente sulle particelle nn. 37 e 88 del foglio 29 del detto Comune; - della Ordinanza di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi n. 3/2022, emessa dal Comune di Tornimparte e con la quale si ingiunge alla ricorrente la demolizione di “una recinzione in legno che limita l’accesso alla particella n. 88 appartenente al demanio del comune” ed insistente sulle particelle nn. 37, 38, 204 e 88 del foglio 29 del detto Comune.

Giustizia amministrativa202300250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: tre ordinanze comunali di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi riguardanti un edificio in muratura, una tettoia in legno e una recinzione in legno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali n. 1/2022, n. 2/2022 e n. 3/2022, con cui il Comune di Tornimparte le aveva ingiunto la demolizione di un edificio in muratura con solaio di copertura in legno, di una tettoia con struttura in legno e di una recinzione in legno, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato il permesso di costruire in sanatoria n. 19 del 16 febbraio 2026, rilasciato dal Comune e relativo alle medesime opere, chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il permesso di costruire in sanatoria non è stato ritenuto satisfattivo della pretesa originaria, poiché non ha determinato una piena soddisfazione della domanda di annullamento; tuttavia, essendo le opere divenute legittime ex post, esso ha superato la situazione esistente al momento della proposizione del ricorso e ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente a ottenere una decisione nel merito sulle ordinanze demolitorie. Il Collegio ha dato avviso della possibile diversa qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese e gli onorari sono stati integralmente compensati tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve dare alle parti avviso della questione rilevata d'ufficio, consentendo il contraddittorio prima di definire il giudizio sulla base di essa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, di un titolo edilizio in sanatoria relativo alle opere colpite da un'ordinanza di demolizione può determinare il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, quando rende le opere legittime ex post e supera la situazione esistente al momento della proposizione dell'impugnazione.
  • La sopravvenuta legittimazione delle opere mediante sanatoria non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere: se il titolo non soddisfa integralmente la pretesa di annullamento, ma elimina l'interesse attuale alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il giudice intende definire il giudizio rilevando d'ufficio il sopravvenuto difetto di interesse e qualificando diversamente la vicenda processuale rispetto alla richiesta della parte, deve previamente avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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