Sentenza n. 1511/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità - del silenzio serbato dall’Anas S.p.A. in ordine alla istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del decreto legge n. 73/2021 presentata dalla ricorrente il 6.12.2021; - del silenzio serbato dall’Anas in ordine alla istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del decreto legge n. 73/2021 presentata dalla ricorrente il 27.05.2022; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze medesime; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.06.2023 per l'annullamento - della nota prot. n. 265284 del 6.04.2023 con la quale l'Anas ha riconosciuto alla ricorrente la somma di € 107.161,67 a titolo di compensazione ex art. 1-septies del decreto legge n. 73/2021 per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre dell’anno 2021, nella parte in cui è stata riconosciuta in favore della società ricorrente solo la predetta somma, anziché quella maggiore pari a € 128.629,55, non è stato riconosciuto in favore della ricorrente l’importo corrispondente alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il ritardato pagamento sulla maggiore somma; - del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente e di cui si ignorano estremi e contenuto, con il quale è stato determinato in complessivi € 107.161,67 l’ammontare della compensazione richiesta dalla ricorrente con la istanza del 6.12.2021 in luogo degli € 128.629,55, rigettando l’istanza ex art. 1-septies del decreto legge n. 73/2021, in parte qua; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi della società ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorra: ai calcoli effettuati dal direttore dei lavori, dai quali sarebbe emerso che le somme riconosciute a titolo di compensazione ammonterebbero a € 107.161,67, anziché a € 128.629,55, nonché agli atti o documenti nei quali tali calcoli siano inseriti; agli atti con i quali il responsabile del procedimento e/o il dirigente all’uopo preposto hanno provveduto a recepire e/o a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori relativamente alle somme da corrispondere alla società ricorrente; alla determinazione del 16.02.2023, depositata dalla controparte agli atti del giudizio in data 11.04.2023, con la quale era stato stabilito in € 30.038,82 anziché € 128.629,55, l’importo spettante alla ricorrente; agli atti citati nella determinazione del 16.02.2023 e, in particolare, il dispositivo n. 730942 del 21.10.2022 di € 25.296,81, il dispositivo n. 721895 del 18.10.2022 di € 4.742,01 e la valorizzazione effettuata per il primo semestre 2021; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 128.629,55, anziché della somma di € 107.161,67, e della ulteriore somma corrispondente agli interessi per il ritardato pagamento e alla rivalutazione monetaria sulla predetta somma dalla data di maturazione fino al soddisfo e per la conseguente condanna dell’Anas al pagamento in favore della ricorrente della somma spettante; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.09.2023 per l'annullamento - del certificato di pagamento n. 1856 prot. n. 0463431 del 14.06.2023, con il quale, facendo seguito alla nota prot. n. CDG.ST CZ.REGISTRO UFFICIALE.U.0265284.06-04-2023, già impugnata con l'atto di motivi aggiunti depositato il 6.06.2023, l'Anas ha riconosciuto in favore della ricorrente la somma di € 77.122,85 a titolo di compensazione ex art. 1-septies del decreto legge n. 73/2021 e ha disposto il relativo pagamento; - della nota prot. n. 0464005 del 14.06.2023, con la quale l'Anas ha invitato la ricorrente alla emissione di fattura per l'importo di € 77.122,85; - della disposizione di pagamento 0035030983 n. 12PA/14.06.2023 del 20.07.2023, con la quale l'Anas ha corrisposto alla ricorrente la somma di € 77.122,85 di cui al certificato di pagamento n. 1856 del 14.06.2023, tutti nella parte in cui: a) è stata riconosciuta e corrisposta in favore della società ricorrente solo la somma di € 77.122,85, anziché quella maggiore pari a € 98.590,68; b) non è stato riconosciuto né corrisposto in favore della società ricorrente l'importo corrispondente alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il ritardato pagamento sulla maggiore somma di cui al punto a)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale e liquidazione parziale della compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché atti di pagamento conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa appaltatrice, aggiudicataria di lavori affidati da Anas, aveva presentato due istanze di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021 per l'aumento dei prezzi dei materiali relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2021. Inizialmente aveva agito contro il silenzio dell'amministrazione; nelle more, Anas aveva adottato atti riconoscendo importi inferiori a quelli richiesti. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la liquidazione parziale, deducendo la violazione dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, del d.m. 11 novembre 2021, della circolare ministeriale del 25 novembre 2021, degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e di varie disposizioni costituzionali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione. In particolare, contestava che Anas avesse escluso dalla compensazione alcune lavorazioni ritenendole eseguite nel 2020, anziché nel 2021, e avesse quindi sottostimato i quantitativi di acciaio e barriere stradali rilevanti. La ricorrente chiedeva inoltre interessi moratori, interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo risarcitorio. Erano stati impugnati anche il certificato di pagamento e gli atti esecutivi successivi, nella parte relativa agli importi ritenuti insufficienti.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente i motivi aggiunti. L'esame dei libretti delle misure ha confermato che le lavorazioni relative al viadotto S. Lorenzo II riconducibili alla tariffa B.05.030 e quelle relative ai viadotti S. Lorenzo I, Caccuri I e Caccuri II riconducibili alla tariffa G.02.004.d risultavano già contabilizzate nel libretto del 1° dicembre 2020, con conseguente corretta esclusione dalla compensazione, salvo una quantità di 15,99 ml relativa al viadotto S. Lorenzo I lato sinistro. Al contrario, le lavorazioni relative al viadotto S. Lorenzo II riconducibili alla tariffa G.02.004.d risultavano soltanto nel libretto del 19 maggio 2022 e non nel precedente libretto del 2020; mancava quindi il fondamento documentale dell'esclusione operata da Anas. L'amministrazione è stata condannata a determinare e pagare la compensazione spettante per le lavorazioni del viadotto S. Lorenzo II e, limitatamente a 15,99 ml, del viadotto S. Lorenzo I lato sinistro. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente: sugli importi dovuti, compresi quelli già pagati sulla base della nota del 6 aprile 2023, spettano gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di compensazione e fino alle date dei diversi pagamenti o all'effettivo soddisfo. È stata invece esclusa la rivalutazione monetaria, poiché l'obbligazione ha a oggetto una somma di denaro determinata o determinabile mediante parametri fissi e costituisce quindi un debito di valuta, non di valore. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito. Le domande originarie contro il silenzio erano già state dichiarate improcedibili con precedente sentenza non definitiva, in ragione della sopravvenuta adozione del provvedimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1-septies d.l. n. 73/2021, convertito in legge
Prevede la compensazione per l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione riferita alle lavorazioni rientranti nel periodo e nei presupposti normativi; nel caso concreto la compensazione deve essere calcolata sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.
art. 14 d.m. n. 49/2018
I libretti delle misure documentano la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori e costituiscono elemento documentale rilevante per stabilire il periodo di esecuzione delle lavorazioni.
d.m. 11 novembre 2021
Individua le variazioni percentuali in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzabili per il calcolo della compensazione relativa al primo semestre 2021.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; la contestata esclusione delle lavorazioni deve essere sorretta da una motivazione e da un adeguato riscontro documentale.
art. 31 c.p.a.
È stato utilizzato per l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; tale domanda è divenuta improcedibile dopo l'adozione del provvedimento espresso.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
Fondava la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla procedura e all'esecuzione dell'appalto pubblico.
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori spettano sulle somme dovute a titolo di compensazione, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza e fino al pagamento.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, la spettanza della compensazione dipende dall'effettiva esecuzione delle lavorazioni nel periodo temporale previsto dalla disciplina applicabile; la contabilizzazione delle lavorazioni nei libretti delle misure costituisce elemento documentale decisivo per accertare tale collocazione temporale.
- L'amministrazione non può escludere lavorazioni dalla compensazione sulla base di una loro asserita esecuzione in un periodo diverso da quello rilevante senza un adeguato riscontro documentale e una motivazione coerente con gli atti contabili dei lavori.
- Quando i libretti delle misure riportano nel periodo successivo lavorazioni non presenti nel libretto relativo al periodo precedente, l'amministrazione non può presumere, in assenza di ulteriori elementi probatori, che tali lavorazioni siano state eseguite nel periodo anteriore ai fini dell'esclusione dalla compensazione.
- Sulle somme dovute a titolo di compensazione per ritardo nel pagamento spettano gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza e fino al pagamento; non spetta invece la rivalutazione monetaria quando l'obbligazione ha sin dall'origine a oggetto una somma determinata o determinabile secondo parametri fissi, configurandosi come debito di valuta.
- L'adozione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio rende improcedibile l'azione contro il silenzio, ma consente al ricorrente di contestare il contenuto lesivo del provvedimento mediante motivi aggiunti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →