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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34612 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La Comunità montana aveva autofatturato e versato l'IVA sulle prestazioni di assistenza domiciliare rese dalla s.r.l. I., società interamente partecipata dal Comune di Clusone, trattenendo gli importi dal corrispettivo dovuto. L'Agenzia delle entrate sosteneva che tali prestazioni fossero imponibili e che l'istanza di rimborso fosse tardiva ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 21. La controversia riguardava sia l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni socio-sanitarie rese da organismi aventi carattere sociale, sia il termine entro il quale chiedere la restituzione dell'IVA indebitamente versata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato che la s.r.l. I. poteva essere qualificata come organismo avente carattere sociale e che le prestazioni beneficiavano dell'esenzione IVA, anche in assenza di un formale riconoscimento preventivo e nonostante la natura societaria dell'ente. L'autofatturazione aveva riguardato un'imposta non dovuta e il versamento effettuato dalla Comunità montana non aveva instaurato un rapporto tributario con l'Agenzia. Il diritto alla restituzione aveva quindi natura privatistica ed era soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, non al termine biennale di decadenza previsto per i rimborsi tributari. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 27-ter

    prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale

    L'esenzione IVA può applicarsi alle prestazioni assistenziali rese da organismi aventi carattere sociale. Tale carattere può essere accertato dal giudice nel caso concreto; non è necessario un formale riconoscimento preventivo e la natura societaria o lucrativa dell'ente non esclude automaticamente l'esenzione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 132, paragrafo 1, lett. g)

    prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale

    La nozione unionale di organismo riconosciuto come avente carattere sociale non esclude necessariamente gli enti privati o societari, purché ricorrano concretamente le condizioni sostanziali dell'attività assistenziale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ultimo comma

    Il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso tributario non si applica quando il versamento indebito non dà luogo a un rapporto tributario tra il soggetto che ha pagato e l'Amministrazione finanziaria.

  • Codice civile, art. 2033

    ripetizione dell'indebito

    L'IVA indebitamente versata dal committente può essere restituita mediante ripetizione dell'indebito, con applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione.

  • D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, art. 113, comma 5

    Norma richiamata dall'Agenzia nel contestare la qualificazione della società e l'affidamento dei servizi; la Corte, tuttavia, ha confermato l'esenzione sulla base della concreta natura assistenziale dell'attività e dei principi unionali.

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 23-bis, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    Norma richiamata nel ricorso dell'Agenzia in relazione all'organizzazione e all'affidamento dei servizi pubblici, ma non ritenuta ostativa al riconoscimento dell'esenzione IVA nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per stabilire se una prestazione assistenziale è esente da IVA occorre valutare concretamente la natura dell'attività e la funzione sociale dell'ente che la svolge; la forma societaria e l'eventuale finalità lucrativa non sono, da sole, decisive.
  • Quando un committente autofattura e versa IVA non dovuta, il semplice versamento non lo rende automaticamente soggetto passivo dell'imposta né crea necessariamente un rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria.
  • La restituzione dell'IVA indebitamente autofatturata può avere natura di ripetizione dell'indebito civilistico ed essere soggetta al termine ordinario decennale, anziché al termine biennale di decadenza previsto per i rimborsi tributari.
  • In situazioni analoghe è importante distinguere tra IVA effettivamente dovuta, IVA erroneamente applicata dal fornitore e IVA versata dal committente mediante autofatturazione, poiché la qualificazione incide sia sul soggetto legittimato al rimborso sia sul termine per richiederlo.
  • Il diritto unionale richiede che l'ordinamento offra un mezzo effettivo per ottenere la restituzione dell'imposta indebitamente versata, anche quando il pagamento sia stato effettuato da un soggetto diverso dal debitore sostanziale dell'imposta.

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